Sicurezza sul Lavoro

Patentini per le attrezzature di lavoro: quali servono e cosa è cambiato nel 2025

Dott. Luigi Ria · 26 Ottobre 2026

"Ma lui il muletto lo guida da vent’anni." È la frase che precede il verbale. L’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro non certifica l’esperienza: certifica un percorso formativo strutturato, con parte teorica, parte pratica e verifica finale. Sono due cose diverse, e la legge riconosce solo la seconda.

In questa guida vediamo quali attrezzature richiedono l’abilitazione, cosa è cambiato con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, come funziona l’aggiornamento periodico, cosa succede alle abilitazioni già conseguite e quali sono gli errori che fanno scattare le contestazioni.

Indice dei contenuti

Quali attrezzature richiedono l’abilitazione

Il riferimento è l’art. 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008, che rimanda a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per individuare le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con i relativi requisiti e la durata dei percorsi.

Le categorie storicamente previste, confermate anche nel nuovo Accordo, sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), con o senza stabilizzatori
  • Gru per autocarro
  • Gru a torre, con rotazione in alto o in basso
  • Gru mobili, anche con falcone telescopico o brandeggiabile
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: industriali semoventi, telescopici fissi e rotativi
  • Trattori agricoli o forestali, a ruote e a cingoli
  • Macchine movimento terra: escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli
  • Pompe per calcestruzzo

📌 L’abilitazione è per tipologia, non generica. Chi è abilitato al carrello elevatore industriale semovente non è automaticamente abilitato al telescopico rotativo, e chi guida la terna non è per questo abilitato all’escavatore. È l’errore più frequente nelle aziende con parco macchine misto: un unico attestato considerato valido per tutto.

Cosa è cambiato con l’Accordo del 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riscritto l’intero impianto della formazione sulla sicurezza, abrogando e sostituendo gli accordi precedenti, incluso quello del 2012 che disciplinava le abilitazioni all’uso delle attrezzature. La novità più concreta per le aziende riguarda l’ampliamento dell’elenco.

Alle attrezzature già previste si sono aggiunte tre nuove voci:

Nuova attrezzatura Chi riguarda
Raccoglifrutta Aziende agricole e cooperative ortofrutticole
Caricatore per movimentazione materiali Impianti di recupero, siderurgia, logistica, gestione rifiuti
Carroponte Officine meccaniche, carpenterie, stabilimenti produttivi, magazzini pesanti

L’inserimento del carroponte è quello con l’impatto più ampio, perché riguarda un’attrezzatura diffusissima nelle officine e nelle carpenterie, usata abitualmente da personale formato "sul campo". Molte aziende che fino a ieri non avevano nessun obbligo di abilitazione oggi ce l’hanno — ed è una verifica che vale la pena fare subito.

Il periodo transitorio previsto in prima applicazione, che consentiva di avviare corsi secondo gli accordi abrogati, si è chiuso: le nuove regole si applicano a pieno regime.

L’aggiornamento periodico e il quinquennio

L’abilitazione non è definitiva: richiede un aggiornamento periodico a cadenza quinquennale, con una quota rilevante di addestramento pratico sull’attrezzatura. La durata dei singoli percorsi — corso base e aggiornamento — è definita nell’allegato dell’Accordo per ciascuna tipologia di attrezzatura: prima di iscrivere il personale conviene verificare il modulo esatto corrispondente alla macchina effettivamente in uso.

Il punto che genera più confusione è la decorrenza. L’aggiornamento si calcola dalla data di fine corso riportata sull’attestato, non dalla data di assunzione, non dall’inizio dell’uso della macchina e non dalla data di rilascio formale del documento. È un dettaglio che sembra marginale e che invece determina quando l’abilitazione smette di essere valida.

⚠️ Il principio del quinquennio mobile. L’Accordo ha esteso a RSPP, ASPP e coordinatori il criterio per cui l’aggiornamento va dimostrato nel quinquennio precedente al momento dell’incarico, non genericamente "ogni cinque anni". È un cambio di logica che conviene conoscere: la formazione non si accumula una volta per tutte, deve risultare attuale nel momento in cui il ruolo viene esercitato.

Le abilitazioni già conseguite

Buona notizia per chi ha già formato il personale: i corsi erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo restano riconosciuti, a condizione che i contenuti siano conformi a quanto previsto. Non occorre rifare da zero la formazione di chi è già abilitato.

Resta però l’obbligo di aggiornamento alla scadenza, calcolata come visto dalla data di fine corso. In pratica, per un’azienda che ha fatto formazione negli anni scorsi la verifica da fare è duplice:

  1. Recuperare tutti gli attestati e annotare la data di fine corso di ciascuno
  2. Verificare le attrezzature nuove dell’elenco: se in azienda c’è un carroponte, un caricatore o un raccoglifrutta, serve una formazione che prima non era richiesta

Gli errori che fanno scattare le contestazioni

  • Attestato non corrispondente alla macchina: abilitazione per carrello industriale e in azienda si usa il telescopico rotativo
  • Scadenze non monitorate: nessuno decide di far scadere un’abilitazione, semplicemente non se ne accorge nessuno. È un problema organizzativo, non di budget
  • Lavoratori interinali e stagionali: l’utilizzatore deve verificare l’abilitazione prima di mettere la persona sulla macchina, non dopo
  • Formazione solo teorica: il modulo pratico sull’attrezzatura è parte essenziale del percorso, non un’appendice facoltativa
  • Nessuna autorizzazione formale all’uso: l’abilitazione dice che il lavoratore è capace, non che quell’azienda lo ha autorizzato a usare quella macchina

Oltre il patentino: cosa serve comunque

L’abilitazione è una condizione necessaria, non sufficiente. Accanto ad essa restano in capo al datore di lavoro obblighi autonomi che riguardano l’attrezzatura e non l’operatore:

Obbligo Riferimento
Attrezzature idonee, conformi e adeguate al lavoro da svolgere Art. 71 D.Lgs 81/08
Manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante, con registro Art. 71 c. 4
Verifiche periodiche per le attrezzature dell’Allegato VII Art. 71 c. 11
Informazione e istruzioni d’uso disponibili all’operatore Art. 73
Valutazione del rischio specifico nel DVR Art. 28

Le verifiche periodiche dell’Allegato VII sono la voce più spesso dimenticata: riguardano tra l’altro gru, PLE e apparecchi di sollevamento, hanno periodicità definite e sono eseguite da INAIL o da soggetti abilitati. Un carrello con operatore abilitato ma privo di verifica periodica valida è comunque un’attrezzatura non utilizzabile.

Conclusioni

Tre verifiche da fare questa settimana:

  1. Elenca le attrezzature presenti in azienda e confrontale con l’elenco aggiornato: le tre nuove voci riguardano molte realtà che prima erano escluse
  2. Verifica la corrispondenza tra ciascun attestato e la macchina effettivamente usata da quella persona
  3. Costruisci lo scadenzario partendo dalle date di fine corso, con un alert a 60 giorni

Sul quadro generale della formazione dopo l’Accordo del 2025, rimandiamo alla guida su ruolo e formazione del preposto e alle FAQ sui corsi obbligatori.

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