Sicurezza sul Lavoro
Preposto: ruolo, responsabilità e formazione obbligatoria
Dott. Luigi Ria · 09 Luglio 2026
Il preposto è una delle figure più importanti — e più sottovalutate — del sistema di sicurezza sul lavoro italiano. È il “comando di prossimità” tra datore di lavoro e lavoratori, colui che sovrintende e vigila sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza durante l’attività quotidiana. La sua responsabilità è penale, diretta e non delegabile. Eppure, in moltissime aziende, il preposto esiste solo “di fatto” e mai “di diritto”: una persona che svolge funzioni di coordinamento senza nomina formale, senza formazione specifica e — paradossalmente — senza saperlo.
Il Decreto Fiscale del 2021 (DL 146/2021 convertito con L. 215/2021) ha riformato profondamente la disciplina del preposto, rendendone obbligatoria l’individuazione formale e introducendo l’aggiornamento biennale. In questa guida vengono illustrati chi è il preposto, quali sono i suoi compiti, come si individua, qual è la formazione obbligatoria e quali responsabilità penali grava su questa figura.
Indice dei contenuti
- Chi è il preposto
- L’obbligo di individuazione dal 2021
- I compiti del preposto secondo l’art. 19
- Come individuare i preposti in azienda
- La nomina formale
- Formazione obbligatoria e aggiornamento
- Responsabilità penali del preposto
- Sanzioni in caso di violazioni
- Errori più comuni in tema di preposto
Chi è il preposto
L’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/2008 definisce il preposto come:
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Tradotto in pratica: il preposto è la persona che guida materialmente il lavoro di un gruppo di lavoratori, che ne controlla i comportamenti, che fa rispettare le procedure di sicurezza e che ha il potere di fermare un’attività se osserva un pericolo grave e immediato.
È fondamentale chiarire un equivoco: il preposto è tale “di fatto”, sulla base delle funzioni effettivamente svolte, non sulla base del nome formale della mansione. Capo officina, capo cantiere, capo cuoco, capo reparto, capo squadra, team leader, direttore tecnico, responsabile turno: tutte queste figure, indipendentemente dalla denominazione contrattuale, sono spesso preposti ai sensi del D.Lgs 81/08.
L’obbligo di individuazione dal 2021
Prima del 2021, l’individuazione del preposto era spesso “implicita” e non formalizzata. Il DL 146/2021 (Decreto Fiscale), convertito nella Legge 215/2021, ha introdotto una novità importante: l’obbligo formale, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di individuare il preposto o i preposti per ogni attività lavorativa, formalizzando l’incarico.
L’individuazione va effettuata:
- Per ogni unità organizzativa dell’azienda
- Per ogni cantiere o sede operativa
- Per ogni turno di lavoro (se in turnazione)
- In numero adeguato rispetto all’organizzazione (un preposto ogni 10-15 lavoratori è una proporzione ragionevole, in funzione del rischio)
Per le aziende che si avvalgono di contratti d’appalto e subappalto, il committente deve verificare la presenza del preposto in tutte le imprese coinvolte nei lavori. Il principio è chiaro: non c’è attività lavorativa senza preposto.
I compiti del preposto secondo l’art. 19
L’articolo 19 del D.Lgs 81/08 elenca in modo dettagliato i compiti del preposto. Si tratta di un elenco tassativo, ciascun punto del quale si traduce in una specifica responsabilità.
Compiti operativi quotidiani
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle procedure aziendali
- Verificare che i lavoratori utilizzino correttamente attrezzature, sostanze e DPI
- In caso di persistenza dell’inosservanza, informare il datore di lavoro
- Richiedere ai lavoratori l’osservanza delle misure di emergenza in caso di pericolo grave e immediato
- Astenersi dal richiedere ai lavoratori la ripresa dell’attività in situazioni di pericolo grave e immediato
Compiti di segnalazione (novità 2021)
La riforma del 2021 ha aggiunto al preposto un compito molto significativo: l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro (o al dirigente competente) ogni condizione di pericolo rilevata durante l’attività lavorativa, e di interrompere immediatamente l’attività in caso di pericolo grave e immediato per i lavoratori, anche in caso di mancata risposta del datore di lavoro.
⚠️ Potere di interruzione del lavoro: il preposto ha il dovere — non la facoltà — di fermare il lavoro quando vede un pericolo grave e immediato. Non interrompere quando lo si dovrebbe è una violazione penalmente rilevante.
Compiti formativi e informativi
- Informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato
- Verificare che la formazione e l’addestramento dei lavoratori siano stati effettuati prima dell’assegnazione alla mansione
- Trasmettere le direttive ricevute dal datore di lavoro o dai dirigenti
Come individuare i preposti in azienda
L’individuazione corretta dei preposti è il primo passo. Le situazioni più frequenti in cui una figura si configura come preposto:
Settore industria e manifatturiero
- Capo officina, capo reparto, capo squadra
- Caposala, coordinatore di linea
- Manutentore senior con responsabilità di squadra
Settore edilizia
- Capo cantiere
- Capo squadra murature, ferraioli, finiture
- Assistente tecnico di cantiere con poteri operativi
Settore ristorazione e food
- Capo cuoco, chef de partie con responsabilità su altri cuochi
- Direttore di sala, maître
- Pizzaiolo principale con altri pizzaioli al seguito
- Responsabile turno bar
Settore terziario e uffici
- Capo ufficio con poteri di organizzazione lavoro
- Team leader di unità operative
- Coordinatore di filiale o di sede
Settore sanitario e socio-assistenziale
- Coordinatore infermieristico
- Coordinatore OSS in RSA
- Caposala di reparto
📌 Regola operativa: chiunque, in azienda, ha potere di organizzare e controllare il lavoro di altri, anche solo nel proprio turno o nella propria squadra, è probabilmente un preposto ai sensi del D.Lgs 81/08. La verifica va fatta sulla base delle funzioni effettive, non del titolo formale.
La nomina formale
La nomina del preposto deve essere effettuata per iscritto, con consegna al lavoratore e copia conservata in azienda. La lettera di nomina deve contenere:
- Dati identificativi dell’azienda e del lavoratore
- Descrizione dell’incarico e ambito operativo (reparto, turno, mansioni sovrintese)
- Elenco dei compiti attribuiti (riferimento all’art. 19 del D.Lgs 81/08)
- Poteri conferiti per l’esercizio della funzione
- Indicazione dei lavoratori sui quali esercita il ruolo di preposto
- Data della nomina e firma del datore di lavoro
- Spazio per la firma del lavoratore per accettazione
La nomina va inserita nel DVR aziendale tra le figure della sicurezza individuate. Sul portale RIA SAFE è disponibile il modello di nomina del preposto all’interno del pacchetto nomine e procedure di sicurezza.
Formazione obbligatoria e aggiornamento
La formazione del preposto è oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, che ha abrogato e sostituito integralmente i precedenti accordi del 2011 e del 2016. Il periodo transitorio di dodici mesi si è chiuso il 23 maggio 2026: da allora si applicano solo le nuove regole.
Formazione iniziale
Il preposto deve aver completato:
- Formazione generale del lavoratore: 4 ore
- Formazione specifica del lavoratore per il proprio settore: 4, 8 o 12 ore in base al rischio
- Formazione aggiuntiva del preposto: 12 ore con contenuti specifici sui compiti, sulla normativa, sulle tecniche di comunicazione e sulla vigilanza
La formazione del preposto deve essere svolta obbligatoriamente in presenza per la parte specifica (la modalità e-learning non è ammessa per il modulo “preposto”), eccezion fatta per le aziende che possono dimostrare l’utilizzo di sistemi di videoconferenza sincroni con interazione in tempo reale.
Aggiornamento periodico (novità 2021)
Una delle novità più significative del DL 146/2021 è la riduzione della periodicità di aggiornamento per il preposto, portata da quinquennale a biennale:
- Aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni dal precedente aggiornamento
- Contenuti aggiornati sulle novità normative, tecniche, organizzative
- Da svolgersi anch’esso in presenza o videoconferenza sincrona
Responsabilità penali del preposto
La posizione del preposto sotto il profilo della responsabilità penale è particolarmente delicata. Il preposto è direttamente sanzionato dal D.Lgs 81/08 per la mancata o carente vigilanza, ed è frequentemente coimputato in procedimenti per infortunio sul lavoro.
Responsabilità diretta
Il preposto risponde personalmente quando:
- Omette di vigilare sul corretto comportamento dei lavoratori
- Tollera o autorizza comportamenti pericolosi
- Non segnala al datore di lavoro situazioni di pericolo
- Non interrompe il lavoro in presenza di pericolo grave e immediato
- Consente l’utilizzo di attrezzature non conformi o DPI non adeguati
- Assegna mansioni a lavoratori non formati
Concorso nei reati di lesioni e omicidio colposo
In caso di infortunio grave o mortale, la giurisprudenza riconosce frequentemente la responsabilità concorrente del preposto ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale, quando si dimostri che una sua maggiore vigilanza o una sua tempestiva segnalazione avrebbero potuto evitare l’evento.
Per approfondire le tutele del lavoratore in caso di infortunio, consulta la guida su cosa fare nelle prime 24 ore dopo un infortunio sul lavoro.
Sanzioni in caso di violazioni
Le sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 colpiscono sia il datore di lavoro per la mancata individuazione/formazione del preposto, sia direttamente il preposto per le violazioni dei propri obblighi.
| Violazione | Soggetto | Sanzione |
|---|---|---|
| Mancata individuazione del preposto | Datore di lavoro | Ammenda da €1.500 a €6.000 |
| Mancata formazione del preposto | Datore di lavoro | Arresto 2-4 mesi o ammenda da €1.474 a €6.388 |
| Mancato aggiornamento biennale | Datore di lavoro | Ammenda da €300 a €1.800 per ogni preposto |
| Omessa vigilanza del preposto | Preposto | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da €491 a €1.474 |
| Mancata segnalazione di pericolo | Preposto | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da €368 a €1.228 |
Errori più comuni in tema di preposto
1. Nessuna individuazione formale
“In azienda i preposti ci sono, basta vederli all’opera”. Dal 2021 questa logica non vale più: l’individuazione deve essere scritta e formalizzata, pena la sanzione automatica al datore di lavoro.
2. Preposti senza formazione specifica di 12 ore
Molti preposti hanno fatto solo la formazione generale + specifica come lavoratori, senza il modulo aggiuntivo da 12 ore previsto per la qualifica di preposto.
3. Aggiornamento quinquennale invece di biennale
La nuova periodicità biennale, introdotta nel 2021, è ancora ignorata da molte aziende che continuano a programmare aggiornamenti ogni 5 anni come per gli altri ruoli.
4. Formazione e-learning per il modulo preposto
Il modulo aggiuntivo del preposto richiede in genere modalità in presenza o videoconferenza sincrona. Attestati di moduli preposto rilasciati con e-learning asincrono sono spesso contestati in sede ispettiva.
5. Preposto senza poteri reali
Persone formalmente nominate preposti ma senza autonomia decisionale, senza autorità sui colleghi, senza budget o leva organizzativa: una nomina di facciata che non regge in sede di accertamento dei fatti dopo un infortunio.
Conclusioni
Il preposto non è una figura accessoria: è il cardine operativo del sistema di sicurezza aziendale, l’anello che collega l’organizzazione formale alle prassi reali del lavoro quotidiano. La riforma del 2021 ne ha rafforzato il ruolo, ma anche le responsabilità penali: il preposto che non vigila e non segnala risponde personalmente, accanto al datore di lavoro, in caso di infortunio.
Le aziende dovrebbero verificare oggi tre elementi: chi sono effettivamente i preposti nella loro organizzazione, se sono formalmente nominati e se hanno la formazione di 12 ore con aggiornamento biennale rispettato. Una nomina mancante o una formazione carente è una vulnerabilità che emerge sempre al momento sbagliato.
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