Antincendio

CPI e SCIA antincendio: attività soggette, categorie A-B-C e rinnovo quinquennale

Dott. Luigi Ria · 01 Ottobre 2026

«Serve il CPI per la mia attività?» è una delle domande che riceviamo più spesso — e la risposta richiede sempre una verifica puntuale, perché il sistema dei controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) si basa su un elenco di 80 attività soggette, suddivise in tre categorie con procedure diverse. Sbagliare l’inquadramento significa aprire senza titolo abilitativo antincendio (con conseguenze penali) oppure, all’opposto, sostenere costi e pratiche non dovuti. E c’è la scadenza che molti dimenticano: l’attestazione di rinnovo periodico ogni 5 anni (10 per alcune attività), la cui omissione è tra le contestazioni più frequenti dei controlli dei Vigili del Fuoco.

In questa guida vediamo quali attività sono soggette, la differenza tra categorie A, B e C, come funzionano SCIA antincendio e CPI, il rinnovo quinquennale e le sanzioni.

Indice dei contenuti

Le attività soggette: l’elenco del DPR 151/2011

L’Allegato I al DPR 151/2011 elenca 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, individuate per tipologia e soglie dimensionali. Alcune tra le più comuni per le PMI:

N. attività Descrizione (semplificata) Soglia di assoggettamento
34 Depositi di carta, cartoni e simili Oltre 5.000 kg
65 Locali di spettacolo e intrattenimento Oltre 100 persone (o superficie >200 m²)
66 Alberghi, B&B, agriturismi e strutture ricettive Oltre 25 posti letto
67 Scuole e asili Oltre 100 persone presenti (asili: oltre 30)
69 Negozi e centri commerciali Superficie lorda oltre 400 m²
74 Impianti termici (centrali, forni) Potenza oltre 116 kW
49 Gruppi elettrogeni e cogenerazione Oltre 25 kW
3 Depositi di gas infiammabili (es. GPL) In base a quantità e tipologia
12 Depositi di liquidi infiammabili Oltre 1 m³
75 Autorimesse Superficie oltre 300 m²

Nota bene: un’attività può essere soggetta anche solo per un elemento accessorio — il ristorante di 150 m² non è soggetto come locale, ma lo diventa se ha una centrale termica da 120 kW o un deposito GPL sopra soglia. La verifica va fatta voce per voce.

Categorie A, B e C: cosa cambia

Ogni attività soggetta è ripartita in categorie in base a dimensione e complessità:

  • Categoria A (rischio più contenuto, regole tecniche standardizzate): niente valutazione preventiva del progetto — si presenta direttamente la SCIA antincendio a lavori conclusi
  • Categoria B: valutazione del progetto da parte del Comando VV.F. + SCIA a lavori conclusi
  • Categoria C (complessità maggiore): valutazione del progetto + SCIA + sopralluogo obbligatorio dei VV.F. con rilascio del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)

📌 Precisazione terminologica utile: oggi “CPI” in senso proprio esiste solo per la categoria C. Per le categorie A e B il titolo è la ricevuta della SCIA antincendio. Nel linguaggio comune si continua a dire “avere il CPI” per tutte — l’importante è sapere quale procedura si applica al proprio caso.

La procedura: valutazione progetto e SCIA

  1. Individuazione delle attività soggette e della categoria (professionista antincendio)
  2. Per B e C: istanza di valutazione del progetto al Comando VV.F. con documentazione tecnica; il Comando si esprime entro 60 giorni
  3. Realizzazione delle opere conformi al progetto approvato e alle regole tecniche
  4. SCIA antincendio tramite SUAP, con asseverazione di un tecnico abilitato e certificazioni di impianti e prodotti (resistenza al fuoco, porte REI, impianti di rivelazione e spegnimento)
  5. Dalla presentazione della SCIA l’attività può iniziare; i VV.F. effettuano controlli a campione (entro 60 giorni), obbligatori per la categoria C con rilascio del CPI

La documentazione a corredo è il punto critico: dichiarazioni di corretta installazione degli impianti (DM 37/08), certificazioni dei prodotti (porte tagliafuoco, rivestimenti), omologazioni — raccoglierle a posteriori, magari per impianti installati anni prima da ditte sparite, è una delle difficoltà più frequenti nelle regolarizzazioni.

Il rinnovo quinquennale

Il titolo antincendio non è per sempre: ogni 5 anni (10 anni per alcune attività a minore complessità, individuate dal DM 7/8/2012 e ss.) va presentata l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, con dichiarazione di assenza di variazioni e perizia/asseverazione sull’efficienza dei dispositivi di sicurezza antincendio (per le attività che li prevedono: impianti di rivelazione, spegnimento, evacuatori).

È la scadenza più dimenticata in assoluto: consigliamo di inserirla nello scadenzario aziendale insieme a formazione e manutenzioni — ne abbiamo parlato anche nella check-list di autoispezione.

Modifiche dell’attività: quando rifare le pratiche

Ogni modifica rilevante ai fini antincendio richiede l’aggiornamento del titolo: ampliamenti, cambi di layout che toccano compartimentazioni o vie di esodo, aumento dei quantitativi stoccati, nuovi impianti (fotovoltaico su copertura, nuove centrali termiche), variazione dell’affollamento. La modifica non comunicata equivale, per la parte variata, ad attività senza titolo.

Coordinamento importante: le modifiche impattano anche su valutazione del rischio incendio, PEE e formazione degli addetti antincendio — il “pacchetto antincendio” va aggiornato in modo coerente.

Il registro dei controlli antincendio

Le attività soggette devono tenere il registro dei controlli: sorveglianze, verifiche periodiche e manutenzioni di estintori, idranti, porte REI, illuminazione di emergenza, impianti di rivelazione, con date e firme. In sede di sopralluogo VV.F. è il primo documento richiesto: un registro fermo da mesi vale come manutenzioni non fatte — sul tema rimandiamo alla guida su estintori e manutenzioni.

Sanzioni

  • Esercizio di attività soggetta senza SCIA/CPI: sanzione penale (arresto fino a un anno o ammenda da €258 a €2.582 ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 139/2006), possibile sospensione dell’attività
  • Omesso rinnovo quinquennale: sanzioni amministrative e, in caso di controllo, prescrizioni con obbligo di regolarizzazione
  • Dichiarazioni non veritiere nelle asseverazioni: responsabilità penale del dichiarante e del professionista
  • In caso di incendio con danni a persone: l’assenza del titolo antincendio diventa colpa specifica nei reati di lesioni, omicidio colposo e incendio colposo

Conclusioni

Tre verifiche immediate:

  1. Hai verificato voce per voce (comprese centrali termiche, depositi, GPL, gruppi elettrogeni) se la tua attività rientra nell’Allegato I?
  2. Il titolo antincendio è aggiornato all’assetto attuale dei locali e degli impianti?
  3. La scadenza del rinnovo quinquennale è tracciata nello scadenzario (e il registro dei controlli è vivo)?

Devi verificare o rinnovare la posizione antincendio della tua attività?

Lo Studio Tecnico Ria offre consulenza antincendio completa: verifica di assoggettabilità, pratiche SCIA/CPI, rinnovi quinquennali e coordinamento con valutazione rischio incendio e PEE. Contattaci per una verifica. Per procedure e registri pronti all’uso, visita lo shop RIA SAFE – Nomine e Procedure.

Hai bisogno di una consulenza?

Il Dott. Luigi Ria è a disposizione per rispondere alle tue domande sulla sicurezza sul lavoro. Prima consulenza gratuita.

Contattaci →

Potrebbe interessarti

Corsi e servizi correlati

🔥
Corso Antincendio L1
Ex rischio basso. Teoria online + pratica.
Scopri →
🧯
Corso Antincendio L2
Ex rischio medio. Teoria online + pratica.
Scopri →
🛡️
Consulenza Antincendio
Valutazione del rischio incendio e adempimenti.
Scopri →
← Articolo precedente
← Torna al blog
📞Chiama 💬WhatsApp ✉️Email