Antincendio

Livelli di rischio incendio 1, 2 e 3: classificazione e obblighi

Dott. Luigi Ria · 13 Agosto 2026

La classificazione del rischio incendio di un’attività lavorativa è uno degli aspetti più importanti — e più mal compresi — della normativa antincendio italiana. Determina quante persone formare, con quali corsi, quale tipo di formazione antincendio per gli addetti, quali presidi installare, quali esercitazioni svolgere, quali documenti predisporre. Una classificazione errata o assente espone l’azienda a contestazioni, sanzioni e — in caso di evento dannoso — a profili di responsabilità penale per il datore di lavoro.

Il DM 02/09/2021 ha riformato il sistema di classificazione, sostituendo il precedente schema “basso/medio/elevato” con i nuovi livelli di rischio incendio 1, 2 e 3, introducendo criteri di classificazione più strutturati e modificando i requisiti formativi degli addetti antincendio. In questa guida vengono illustrati la classificazione aggiornata, i criteri per individuare il livello di rischio della propria attività, gli obblighi specifici per ciascun livello e le modifiche introdotte dal Decreto Minicodice.

Indice dei contenuti

La nuova classificazione 2021: livelli 1, 2 e 3

Fino al 25 ottobre 2022, il riferimento normativo era il DM 10/03/1998 che classificava le attività in tre fasce: rischio basso, medio, elevato. Dal 25 ottobre 2022, con piena operatività dei nuovi decreti del 2021, è entrato in vigore il sistema dei livelli numerici:

  • Livello 1: rischio incendio basso (corrispondente al vecchio “rischio basso”)
  • Livello 2: rischio incendio medio (corrispondente al vecchio “rischio medio”)
  • Livello 3: rischio incendio alto (corrispondente al vecchio “rischio elevato”)

Il cambio non è solo nominalistico: la riforma ha portato anche modifiche nei contenuti e durate della formazione antincendio degli addetti, e nei criteri operativi della Valutazione del Rischio Incendio (VRI). Le tre fonti normative principali del nuovo sistema sono:

  • DM 01/09/2021 (“Decreto Controlli”): criteri per il controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
  • DM 02/09/2021 (“Decreto Minicodice”): criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
  • DM 03/09/2021 (“Decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio”): criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio

Criteri di classificazione

La determinazione del livello di rischio incendio richiede una valutazione tecnica che tenga conto di una pluralità di fattori. Non è una scelta discrezionale del datore di lavoro, ma il risultato di un processo di analisi documentato all’interno della VRI.

Fattori da considerare

  • Carico d’incendio: quantità di materiali combustibili presenti per unità di superficie
  • Materiali e sostanze utilizzate: presenza di infiammabili, esplosivi, gas, polveri combustibili
  • Processi produttivi: utilizzo di sorgenti d’innesco, lavorazioni a caldo, scintille
  • Numero di persone presenti: lavoratori, visitatori, pubblico, eventuali persone con disabilità
  • Caratteristiche dei locali: dimensioni, altezza, compartimentazione, vie di esodo
  • Tipo di attività: industriale, commerciale, sanitaria, ricettiva
  • Soggezione al controllo VV.F. (DPR 151/2011)
  • Eventuali rischi specifici: ATEX, depositi pericolosi, processi a caldo

Soggezione al controllo VV.F. (DPR 151/2011)

Il DPR 151/2011 elenca le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, suddivise in tre categorie (A, B, C) in funzione della complessità e del rischio. La soggezione al controllo VV.F. è uno degli elementi che spinge verso un livello di rischio incendio elevato.

Categoria DPR 151/2011 Procedura
Categoria A (rischio più basso) SCIA antincendio + sopralluogo a campione
Categoria B (rischio intermedio) Esame progetto + SCIA antincendio
Categoria C (rischio più alto) Esame progetto + SCIA + sopralluogo + rinnovo CPI

Livello 1: rischio basso

Rientrano nel livello 1 le attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio di incendio, in condizioni e contesti che rendono poco probabile lo sviluppo di un incendio e in cui un eventuale principio d’incendio potrebbe essere gestito facilmente dai lavoratori formati.

Caratteristiche tipiche

  • Limitata quantità di materiali combustibili
  • Presenza occasionale di persone esterne
  • Numero limitato di lavoratori
  • Assenza di lavorazioni a caldo o con utilizzo di infiammabili
  • Locali non di grandi dimensioni
  • Vie di esodo brevi e ben distribuite
  • Attività NON soggetta al controllo VV.F. (in genere)

Esempi tipici di attività livello 1

  • Uffici amministrativi e professionali di dimensioni contenute
  • Studi medici, dentistici, professionali
  • Piccoli negozi al dettaglio
  • Servizi pubblici di piccole dimensioni
  • Laboratori artigianali non a rischio specifico
  • Saloni di parrucchieri, estetisti

Livello 2: rischio medio

Rientrano nel livello 2 le attività in cui sono presenti sostanze infiammabili o condizioni che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma in cui la probabilità di propagazione resta limitata grazie a misure preventive adeguate.

Caratteristiche tipiche

  • Presenza di quantità significative di materiali combustibili
  • Lavorazioni a caldo limitate o controllate
  • Eventuale presenza di pubblico
  • Numero significativo di lavoratori
  • Locali di medie dimensioni
  • Attività che possono essere soggette al controllo VV.F. in categoria A o B

Esempi tipici di attività livello 2

  • Pubblici esercizi con cucina (ristoranti, bar con cucina, pizzerie)
  • Uffici di grandi dimensioni
  • Negozi di medie dimensioni
  • Falegnamerie, officine meccaniche
  • Laboratori chimici di piccola taglia
  • Magazzini e depositi (in funzione delle merci)
  • Strutture sportive di medie dimensioni
  • Scuole di piccole dimensioni

Livello 3: rischio alto

Rientrano nel livello 3 le attività in cui sono presenti condizioni di elevato rischio di sviluppo di incendio, con presenza di sostanze altamente infiammabili, processi pericolosi, grandi quantità di pubblico, complessità strutturale dei locali.

Caratteristiche tipiche

  • Presenza di sostanze altamente infiammabili o di processi a rischio
  • Lavorazioni a caldo frequenti
  • Presenza significativa di pubblico
  • Persone con difficoltà di evacuazione (degenze sanitarie, anziani, bambini)
  • Edifici di grandi dimensioni o multipiano
  • Soggezione al controllo VV.F. spesso in categoria B o C
  • Rischi ATEX, depositi di esplosivi, lavorazioni chimiche

Esempi tipici di attività livello 3

  • Ospedali, cliniche, RSA
  • Strutture ricettive con oltre 25 posti letto
  • Scuole di grandi dimensioni
  • Industrie chimiche, petrolchimiche
  • Depositi di liquidi e gas infiammabili
  • Centri commerciali
  • Cinema, teatri, sale spettacolo
  • Discoteche e locali di intrattenimento
  • Impianti industriali con processi a caldo o ATEX
  • Aeroporti, stazioni, porti

Obblighi specifici per livello

Il livello di rischio incendio determina una serie di obblighi specifici a carico del datore di lavoro.

Obbligo Livello 1 Livello 2 Livello 3
VRI documentata Sì (più approfondita)
PEE scritto Solo se >10 lavoratori Sì se >10 lavoratori o pubblico Sempre
Formazione addetti antincendio Corso 4 ore Corso 8 ore Corso 16 ore + esame
Aggiornamento addetti 2 ore ogni 5 anni 5 ore ogni 5 anni 8 ore ogni 5 anni
Esercitazioni evacuazione Annuale Annuale Semestrale
Numero addetti antincendio Adeguato all’organico Maggiore con presenza in tutti i turni Robusto + reperibilità
Idoneità tecnica (attestato VV.F.) Non richiesta Non richiesta Richiesta per addetti in attività cat. B e C DPR 151/2011
Presidi antincendio Estintori Estintori + naspi/idranti se previsti Sistema completo + rivelazione

Formazione degli addetti antincendio

La formazione degli addetti antincendio è uno degli aspetti più impattanti del livello di rischio. Il DM 03/09/2021 ha rimodulato durate e contenuti.

Corso livello 1 (4 ore)

  • Principi sulla combustione
  • Le principali cause di incendio
  • Misure di protezione e di evacuazione
  • Estintori portatili: tipologie e uso pratico
  • Esercitazione pratica con estintore (almeno 1 ora)

Corso livello 2 (8 ore)

  • Combustione e prodotti della combustione
  • Sostanze estinguenti
  • Misure di prevenzione protettiva e protettiva
  • Procedure di emergenza
  • Estintori, idranti, naspi: uso pratico
  • Esercitazione pratica (almeno 2 ore)

Corso livello 3 (16 ore) + esame

  • Approfondimento su combustione, prodotti, dinamica incendio
  • Sostanze estinguenti e loro applicazioni
  • Compartimentazione, vie di esodo, illuminazione di emergenza
  • Sistemi di rivelazione e segnalazione
  • Procedure di emergenza in scenari complessi
  • Esercitazioni pratiche estese (almeno 4 ore)
  • Esame finale presso i Vigili del Fuoco per gli addetti in attività categoria B e C del DPR 151/2011

⚠️ Attestato di idoneità tecnica VV.F.: per le attività più a rischio (alcune categorie B e tutte le C del DPR 151/2011), gli addetti antincendio devono superare un esame teorico-pratico presso i Comandi dei Vigili del Fuoco, al termine del quale viene rilasciato l’attestato di idoneità tecnica. Questo attestato è soggetto a rinnovo periodico.

La Valutazione del Rischio Incendio (VRI)

La VRI è il documento tecnico che individua i rischi di incendio dell’attività, valuta le condizioni di esposizione di persone e beni, definisce il livello di rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Contenuti della VRI

  • Identificazione dei pericoli di incendio presenti
  • Identificazione dei lavoratori e altre persone esposte
  • Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
  • Classificazione del livello di rischio (1, 2 o 3)
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali adottate
  • Verifica della congruità con la normativa applicabile
  • Indicazioni per il piano di emergenza e la formazione

Chi può redigere la VRI

La VRI è parte integrante del DVR e va redatta da:

  • Datore di lavoro (per attività non soggette a CPI e di livello 1)
  • RSPP con esperienza specifica (per attività di livello 1 e 2)
  • Professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (obbligatorio per le attività soggette a CPI e di livello 3)

Aggiornamento

La VRI va aggiornata:

  • A seguito di modifiche dei locali o dei processi
  • In caso di nuove sostanze o attrezzature
  • Dopo incidenti o principi di incendio
  • In caso di aggiornamenti normativi rilevanti
  • Con periodicità minima quinquennale come buona prassi

Errori comuni nella classificazione

1. Sottostima del livello di rischio

Per “risparmiare” sui costi di formazione e presidi, alcune aziende classificano la propria attività a un livello inferiore rispetto a quello effettivo. È una scelta pericolosa: in caso di incidente, la sottostima documentata diventa elemento di colpa.

2. Mantenimento della vecchia classificazione (basso/medio/elevato)

Numerosi DVR ancora oggi riportano la classificazione “basso/medio/elevato” del vecchio DM 10/03/1998, mai aggiornata alla nuova terminologia “livello 1/2/3” del DM 02/09/2021. È una non-conformità formale immediatamente rilevabile.

3. Formazione addetti non adeguata al livello

Addetti formati con corso da 4 ore in attività che richiederebbero un corso da 8 ore, o addetti senza idoneità tecnica VV.F. in attività che la richiedono. Errore comune e immediatamente sanzionabile.

4. Mancato aggiornamento periodico degli addetti

Corsi base completati anni fa ma aggiornamenti quinquennali non rispettati. Le scadenze vanno monitorate e gli aggiornamenti programmati con anticipo.

5. Esercitazioni di evacuazione non documentate

“L’esercitazione l’abbiamo fatta” senza verbale, fotografie, registrazione dei tempi: in sede di controllo equivale a non averla fatta.

6. Confusione tra livello di rischio e categoria DPR 151/2011

Sono due concetti distinti: il livello di rischio (1, 2, 3) riguarda la classificazione ai fini del DM 02/09/2021 e degli obblighi del datore di lavoro verso i lavoratori; la categoria (A, B, C) del DPR 151/2011 riguarda la soggezione al controllo dei Vigili del Fuoco. Un’azienda può non essere soggetta al DPR 151/2011 ma essere comunque di livello 2 o 3 ai sensi del DM 02/09/2021.

Conclusioni

La corretta classificazione del rischio incendio è il punto di partenza dell’intero sistema antincendio aziendale: da essa discendono la formazione degli addetti, i presidi installati, le esercitazioni svolte, gli obblighi documentali. Una classificazione errata o assente compromette tutta la struttura di prevenzione e protezione.

Le aziende dovrebbero verificare oggi tre elementi: il livello di rischio attualmente attribuito nel DVR è quello aggiornato secondo la classificazione 2021, gli addetti antincendio hanno la formazione adeguata al livello con aggiornamenti rispettati, le esercitazioni periodiche sono documentate con verbali. Anche solo una verifica negativa è il segnale di una vulnerabilità da sanare.

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