Antincendio

Addetto antincendio: come diventarlo, durata del corso e obblighi 2026

Dott. Luigi Ria · 11 Giugno 2026

L’addetto antincendio è una delle figure più importanti — e spesso più sottovalutate — del sistema di sicurezza aziendale. Ogni datore di lavoro è obbligato a designarne almeno uno, ma la realtà delle ispezioni racconta che in molte aziende italiane la nomina è solo formale: persone non realmente formate, attestati scaduti da anni, squadre incomplete o addirittura inesistenti nei turni serali. Si tratta di carenze che possono trasformare un piccolo principio d’incendio in una tragedia e che, in sede penale, ricadono direttamente sul datore di lavoro.

In questa guida vengono spiegati chi è obbligato a nominare gli addetti antincendio, come si diventa addetti, quanto dura il corso, ogni quanto va aggiornato e quali differenze esistono tra le tre classi di rischio (basso, medio, alto) introdotte dal nuovo DM 02/09/2021.

Indice dei contenuti

Chi è l’addetto antincendio

L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per gestire le emergenze legate al fuoco all’interno del luogo di lavoro. I suoi compiti, definiti dal D.Lgs 81/08 e dal DM 02/09/2021, comprendono:

  • Prevenzione degli incendi attraverso il controllo quotidiano delle vie d’esodo, dei presidi antincendio e delle situazioni di pericolo
  • Intervento tempestivo in caso di principio d’incendio con i mezzi disponibili (estintori, idranti)
  • Gestione dell’evacuazione dei lavoratori e dei presenti, accompagnando le persone fragili
  • Allertamento dei Vigili del Fuoco e collaborazione con gli stessi all’arrivo sul posto
  • Verifica periodica dell’efficienza dei mezzi antincendio e segnalazione delle anomalie
  • Partecipazione alle prove di evacuazione obbligatorie almeno una volta all’anno

📌 Importante: l’addetto antincendio non è un Vigile del Fuoco. Il suo compito non è “domare” un incendio sviluppato, ma gestire il principio d’incendio e garantire l’evacuazione sicura prima che la situazione degeneri.

La normativa: DM 02/09/2021

La disciplina degli addetti antincendio è stata profondamente riformata dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, che ha sostituito il previgente DM 10/03/1998. Il nuovo decreto ha introdotto importanti novità:

  • Nuova classificazione delle attività in tre livelli di rischio (1, 2, 3) al posto dei precedenti “basso, medio, alto”
  • Modifica dei contenuti e delle durate dei corsi di formazione
  • Introduzione dell’obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni
  • Disciplina più stringente per il conseguimento dell’idoneità tecnica presso i VVF
  • Criteri più chiari per la designazione e il numero minimo di addetti

Il riferimento normativo si integra con il D.Lgs 81/08, in particolare con l’articolo 18, comma 1, lettera b), che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza.

L’obbligo di nomina per il datore di lavoro

La designazione degli addetti antincendio è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, esattamente come la redazione del DVR aziendale. Si applica a tutte le aziende con almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore di attività.

Quanti addetti servono

Il numero minimo di addetti antincendio non è fissato in modo rigido dalla norma, ma deve essere proporzionato a:

  • Dimensione dell’azienda e numero di lavoratori presenti
  • Estensione e complessità dei luoghi di lavoro (numero di piani, locali, uscite)
  • Numero dei turni di lavoro
  • Livello di rischio incendio dell’attività
  • Presenza di persone particolarmente esposte (visitatori, clienti, pazienti, anziani, bambini)

La regola operativa fondamentale è che in ogni turno di lavoro deve essere sempre presente almeno un addetto antincendio formato. Per questo motivo, anche le piccole aziende devono prevedere almeno 2-3 addetti, in modo da garantire la copertura durante ferie, malattie e turnazioni.

⚠️ Errore frequente: nominare un solo addetto antincendio “per fare il documento”. Quando quella persona è in ferie, malata o assente, l’azienda è di fatto scoperta — e in caso di incidente la responsabilità del datore di lavoro diventa estremamente difficile da difendere.

Chi può diventare addetto antincendio

Può essere designato addetto antincendio qualsiasi lavoratore dell’azienda, purché:

  • Sia maggiorenne
  • Sia fisicamente idoneo al compito (con eventuale verifica del medico competente)
  • Abbia frequentato e superato il corso di formazione previsto per il livello di rischio dell’azienda
  • Abbia, ove richiesto, conseguito l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco

Il lavoratore designato non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. La designazione è formale e va comunicata per iscritto al lavoratore stesso, al RSPP, al medico competente e al RLS, ed è documentata all’interno del DVR e del Piano di Emergenza.

I tre livelli di rischio: 1, 2, 3

Il DM 02/09/2021 ha introdotto una nuova classificazione delle attività in tre livelli, in funzione della complessità e della pericolosità sotto il profilo incendio:

Livello Caratteristiche Esempi di attività
Livello 1
(ex rischio basso)
Sostanze a basso tasso di infiammabilità, scarse probabilità di propagazione Uffici, negozi piccoli, ambulatori, studi professionali, parrucchieri
Livello 2
(ex rischio medio)
Sostanze infiammabili presenti, condizioni che favoriscono lo sviluppo di incendi Ristoranti, bar, magazzini, autorimesse, hotel sotto 100 posti, scuole, laboratori
Livello 3
(ex rischio alto)
Elevate probabilità di sviluppo o di propagazione, grandi quantità di sostanze infiammabili Industrie chimiche, raffinerie, depositi carburanti, ospedali, scuole oltre 1000 persone, alberghi grandi

L’esatta classificazione dell’attività deve emergere dalla Valutazione del Rischio Incendio (VRI), documento autonomo rispetto al DVR generale ma a esso integrato. La classificazione corretta è il presupposto per scegliere il corso adatto agli addetti: un corso sottodimensionato rispetto al livello reale di rischio rende nulla la formazione.

Durata del corso e contenuti

La durata e i contenuti del corso variano in funzione del livello di rischio dell’attività in cui sarà inserito l’addetto.

Corso per Livello 1 — 4 ore

  • L’incendio e la prevenzione (1 ora)
  • La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
  • Esercitazioni pratiche con uso di estintori (2 ore)

Corso per Livello 2 — 8 ore

  • L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
  • La protezione antincendio (2 ore)
  • Procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
  • Esercitazioni pratiche con estintori e idranti (3 ore)

Corso per Livello 3 — 16 ore

  • L’incendio e la prevenzione (4 ore)
  • La protezione antincendio (4 ore)
  • Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
  • Esercitazioni pratiche con estintori, idranti, naspi e DPI antincendio (4 ore)

Per le attività di Livello 1 e 2, il corso è valido come formazione del lavoratore designato, mentre per il Livello 3 è necessario anche il conseguimento dell’idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (vedi paragrafo dedicato).

Per chi cerca una soluzione veloce ed economica per la formazione degli addetti, sul portale RIA SAFE è disponibile il corso addetto antincendio online con attestato valido su tutto il territorio nazionale. Per le aziende di Livello 3 o per chi necessita di esercitazioni pratiche in presenza, lo Studio Tecnico Ria organizza corsi antincendio in aula con istruttori qualificati.

Aggiornamento periodico obbligatorio

Una delle novità più significative del DM 02/09/2021 è l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento periodico per tutti gli addetti antincendio, indipendentemente dal livello di rischio. L’aggiornamento va effettuato ogni 5 anni dalla data dell’ultima formazione (o aggiornamento precedente).

Livello rischio Durata aggiornamento Periodicità
Livello 1 2 ore Ogni 5 anni
Livello 2 5 ore Ogni 5 anni
Livello 3 8 ore Ogni 5 anni

L’aggiornamento prevede un richiamo dei contenuti teorici con focus sulle novità normative e una parte pratica obbligatoria con uso degli estintori. Un addetto con formazione scaduta è considerato non formato a tutti gli effetti, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Idoneità tecnica per attività ad alto rischio

Per le attività ad alto rischio elencate nell’Allegato X del DM 02/09/2021, gli addetti antincendio devono conseguire — in aggiunta al corso di formazione — l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 della L. 609/1996.

Sono tipicamente sottoposte a idoneità tecnica:

  • Industrie e depositi soggetti al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
  • Ospedali, case di cura, residenze sanitarie con oltre 25 posti letto
  • Alberghi con oltre 100 posti letto
  • Scuole con oltre 300 persone presenti
  • Centri commerciali e locali di pubblico spettacolo con grandi affluenze
  • Stabilimenti soggetti a normativa Seveso (rischio incidente rilevante)

L’idoneità tecnica si consegue superando un esame finale presso i VVF che comprende una prova teorica e una pratica. L’attestato ha validità di 5 anni e va rinnovato con periodicità analoga al corso di aggiornamento.

Sanzioni per mancata nomina o formazione

Le violazioni in materia di gestione delle emergenze antincendio sono disciplinate dal D.Lgs 81/08 e comportano sanzioni rilevanti per il datore di lavoro.

Violazione Sanzione
Mancata designazione degli addetti antincendio Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.500 a €6.000
Mancata formazione degli addetti designati Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.474,21 a €6.388,23
Mancato aggiornamento periodico Sanzione da €246 a €1.474 per ogni lavoratore
Mancata effettuazione delle prove di evacuazione Ammenda da €1.500 a €6.000
Mancata redazione del Piano di Emergenza Ammenda da €2.457 a €4.915

Nei casi in cui un incendio causi vittime o lesioni gravi, e la causa sia riconducibile alla mancanza o all’inadeguatezza degli addetti antincendio, il datore di lavoro può rispondere di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravissime (art. 590 c.p.) con pene detentive che possono superare i 7 anni di reclusione.

Conclusioni

La designazione degli addetti antincendio non è una formalità burocratica: è una scelta organizzativa concreta che può fare la differenza tra un principio d’incendio gestito in pochi minuti e una tragedia con vittime. Avere addetti realmente formati, in numero sufficiente, presenti in tutti i turni e con la formazione aggiornata è il minimo che il D.Lgs 81/08 richiede al datore di lavoro.

Le tre azioni operative da verificare oggi nella propria azienda sono semplici: chi sono gli addetti designati, quando hanno frequentato l’ultimo corso e se la loro formazione è coerente con il livello di rischio emerso dalla valutazione. Anche una sola di queste tre risposte mancante o incerta indica un’area di rischio da sanare immediatamente.

Hai bisogno di formare gli addetti antincendio della tua azienda?

Lo Studio Tecnico Ria offre consulenza antincendio specializzata per la valutazione del rischio incendio, la redazione del Piano di Emergenza e la formazione degli addetti. Richiedi informazioni sui corsi in aula o consulta il corso addetto antincendio online e il pacchetto nomine e procedure di sicurezza disponibili sullo shop RIA SAFE.

Hai bisogno di una consulenza?

Il Dott. Luigi Ria è a disposizione per rispondere alle tue domande sulla sicurezza sul lavoro. Prima consulenza gratuita.

Contattaci →
← Articolo precedente
Articolo successivo →
← Torna al blog
Scrivici su WhatsApp