Sicurezza sul Lavoro
Aggiornamento preposto: ora è biennale e senza e-learning
Dott. Luigi Ria · 16 Luglio 2026
Tra tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, quelle che riguardano il preposto sono le più incisive e, allo stesso tempo, le più fraintese. Due i cambiamenti che pesano davvero: l’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, e la formazione del preposto non può più essere svolta in e-learning. Attenzione però: quest’ultimo divieto non scatta alla fine del periodo transitorio come per gli altri corsi, ma vale da subito. In questo articolo chiariamo cosa cambia, entro quando bisogna aggiornarsi e perché le date vanno lette con attenzione, partendo dal testo dell’Accordo e dalle FAQ ufficiali del Ministero.
Cosa cambia per il preposto con il nuovo Accordo
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ridisegna la formazione del preposto su due fronti. Il corso base sale a una durata minima di 12 ore, articolato in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo; comunicazione e informazione). Ma le due novità che incidono di più sull’organizzazione aziendale sono un’altra cosa: la periodicità dell’aggiornamento e la modalità di erogazione.
📌 Per il preposto cambiano due cose sostanziali: ci si aggiorna ogni due anni, non più ogni cinque, e non è più ammesso l’e-learning. Quest’ultimo divieto non aspetta la fine del transitorio: vale da subito.
Aggiornamento biennale: da 5 anni a 2
La modifica più rilevante riguarda la frequenza dell’aggiornamento: da quinquennale diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. Il preposto, cioè, deve aggiornare la propria formazione ogni due anni, non più ogni cinque. Questa non è una scelta dell’Accordo in sé, ma discende dall’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 (introdotto dalla Legge 215/2021): una norma di rango legislativo che l’Accordo si limita a recepire. È un dettaglio tecnico ma decisivo, perché spiega perché alcune regole sul preposto si applicano in modo più stringente rispetto alle altre figure.
Stop all’e-learning: solo presenza o videoconferenza sincrona
La formazione del preposto, sia il corso base sia l’aggiornamento, non può essere erogata in modalità e-learning. Sono ammesse solo la presenza fisica o la videoconferenza sincrona (che l’Accordo equipara alla presenza per la parte teorica). La ragione è la stessa di prima: l’art. 37, comma 7-ter, impone espressamente questa modalità per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza che il preposto deve esercitare.
Qui sta l’errore più diffuso. Per la maggior parte dei corsi, il nuovo Accordo prevede un periodo transitorio di dodici mesi durante il quale si poteva continuare a erogare la formazione secondo le vecchie regole. Per il preposto, però, il divieto di e-learning e l’obbligo di aggiornamento biennale valgono da subito, senza beneficiare del transitorio: derivando da una norma di legge superiore all’Accordo, non possono essere “sospesi” dal regime transitorio. Le FAQ ministeriali lo confermano in modo esplicito.
Entro quando aggiornarsi: le due fasce transitorie
Le disposizioni transitorie dell’Accordo stabiliscono che i percorsi formativi del preposto svolti in vigenza dell’Accordo del 2011 danno diritto a un credito formativo totale, ma vanno riportati sotto la nuova cadenza biennale. Il modo in cui ciò avviene dipende da quanto è “vecchia” la formazione. Il testo dell’Accordo fissa una regola precisa: il preposto il cui corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo deve aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore stessa.
Tradotto nelle due situazioni tipiche, secondo l’interpretazione fornita dalle FAQ ufficiali:
- Formazione da oltre 2 anni (attestato antecedente al biennio dall’entrata in vigore): scatta il termine transitorio dei 12 mesi. L’aggiornamento andava concluso entro la fine del periodo transitorio.
- Formazione da meno di 2 anni: si applica direttamente la nuova periodicità biennale, calcolata a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’aggiornamento va quindi concluso entro due anni da tale data.
La questione delle date: 19 o 24 maggio?
C’è un nodo che rende le scadenze del preposto meno nette di quanto sembri, e va conosciuto. Il testo dell’Accordo lega l’entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025. Le FAQ ministeriali indicano però come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025 (giorno di pubblicazione sul sito del Ministero). Da qui derivano le due letture che circolano: chi calcola le scadenze dal 19 e chi dal 24 maggio.
La differenza è di pochi giorni, ma su una figura sanzionata penalmente conviene la massima prudenza. In sede ispettiva o giudiziaria, la verifica dell’aggiornamento avviene sulla base della data dell’ultimo attestato: un intervallo superiore ai 24 mesi esporrebbe l’azienda a contestazioni per omessa formazione. Il consiglio pratico è non fare affidamento sulle interpretazioni più generose e pianificare l’aggiornamento entro il biennio dalla data dell’ultimo attestato del preposto.
| Aspetto | Prima (ASR 2011) | Ora (ASR 2025) |
|---|---|---|
| Durata corso base | 8 ore | 12 ore (minimo) |
| Periodicità aggiornamento | Quinquennale | Biennale |
| Durata aggiornamento | 6 ore | 6 ore (minimo) |
| Modalità e-learning | Ammessa | Non ammessa |
| Modalità consentite | Anche e-learning | Presenza o videoconferenza sincrona |
Cosa devono fare le aziende adesso
La priorità è un censimento rapido: individuare chi in azienda svolge di fatto funzioni di preposto (anche il cosiddetto “preposto di fatto”, che l’Accordo richiama espressamente) e controllare le date degli attestati. Su questa base si stabilisce chi è già scaduto, chi è prossimo alla scadenza biennale e chi va formato da zero. Vale la pena ricordare che l’obbligo di individuare e formare il preposto è sanzionato, e che la formazione va programmata solo in presenza o videoconferenza sincrona: non è più possibile “chiudere la pratica” con un corso e-learning. Se stai facendo il punto sugli obblighi formativi aziendali, ricorda che anche il datore di lavoro ha ora un obbligo specifico: ne parliamo nell’articolo dedicato alla formazione obbligatoria del datore di lavoro.
Domande frequenti
Posso ancora fare l’aggiornamento preposto in e-learning?
No. Per il preposto l’e-learning è escluso sia per il corso base sia per l’aggiornamento. Sono ammesse solo la presenza fisica o la videoconferenza sincrona. Il divieto deriva dall’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 e si applica da subito, senza beneficiare del periodo transitorio.
Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?
Ogni due anni, con una durata minima di 6 ore. La cadenza è passata da quinquennale a biennale con il nuovo Accordo, che recepisce quanto già previsto dall’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008.
Il corso da preposto che ho già fatto è ancora valido?
Sì, la formazione pregressa conforme è riconosciuta con credito formativo totale, ma va ricondotta alla nuova cadenza biennale. Chi era formato da oltre due anni all’entrata in vigore dell’Accordo doveva aggiornarsi entro dodici mesi; chi lo era da meno di due anni segue la nuova periodicità biennale calcolata dall’entrata in vigore. È la figura per cui è più urgente verificare le date degli attestati.
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