Sicurezza sul Lavoro

Formazione obbligatoria del datore di lavoro: il nuovo corso di 16 ore

Dott. Luigi Ria · 15 Luglio 2026

Con la fine del periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni, una novità cambia in modo strutturale gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: per la prima volta anche il datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP deve seguire un corso di formazione obbligatorio. Si tratta di un percorso di 16 ore, da completare entro il 24 maggio 2027, che riguarda una platea vastissima di imprese, incluse quelle che si affidano a un consulente esterno per il Servizio di Prevenzione e Protezione. È una delle disposizioni più fraintese dell’intera riforma: molti datori di lavoro sono convinti di essere già in regola perché hanno nominato un RSPP, ma non è così. Vediamo nel dettaglio chi è obbligato, cosa prevede il corso, chi è esonerato e quali sono i rischi di non adeguarsi.

La novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, rappresenta una riforma organica della formazione sulla sicurezza: un vero e proprio “testo unico” che sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. Il provvedimento ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi, conclusosi il 24 maggio 2026, oltre il quale tutti i percorsi formativi devono rispettare integralmente le nuove disposizioni.

Tra le innovazioni più rilevanti c’è l’introduzione di un obbligo formativo specifico per il datore di lavoro. Fino a oggi, il datore di lavoro che non svolgeva direttamente i compiti di RSPP non era tenuto ad alcuna formazione obbligatoria sulla sicurezza: era una figura giuridicamente responsabile ma, paradossalmente, non formata. Il nuovo Accordo colma questa lacuna, spostando la prevenzione dal piano dei soli tecnici delegati a quello di chi dirige l’impresa e ne assume la responsabilità ultima.

📌 La prevenzione diventa una responsabilità esplicita di chi guida l’azienda, non più una competenza da delegare interamente a figure tecniche. Formare il datore di lavoro significa riconoscere che le decisioni sulla sicurezza si prendono, prima di tutto, ai vertici dell’organizzazione.

Chi è obbligato a frequentare il corso di 16 ore

Il nuovo corso base di 16 ore è obbligatorio per tutti i datori di lavoro che non ricoprono direttamente il ruolo di RSPP e che non hanno mai svolto in precedenza il corso da RSPP datore di lavoro. L’obbligo prescinde dal settore di attività e dalla dimensione aziendale: riguarda quindi anche microimprese e PMI. Studio Tecnico Ria organizza il corso di formazione per datore di lavoro di 16 ore conforme al nuovo Accordo.

Il punto che genera più confusione è proprio questo: aver nominato un RSPP esterno non esonera dall’obbligo. Sono due cose distinte. La nomina di un consulente come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione riguarda l’organizzazione tecnica della prevenzione; il corso di 16 ore riguarda invece la consapevolezza del datore di lavoro rispetto alle proprie responsabilità civili, penali e gestionali. Anche l’imprenditore che ha delegato ogni aspetto tecnico a un professionista esterno deve seguire il corso.

Per le imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, accessibile solo dopo aver completato il corso base di 16 ore.

Contenuti, durata e modalità di erogazione

Il corso base ha una durata minima di 16 ore ed è strutturato in moduli a carattere giuridico-normativo e gestionale-organizzativo. I contenuti sono orientati a fornire al datore di lavoro le competenze necessarie per gestire la salute e la sicurezza aziendale con una visione di prevenzione e protezione. In particolare, il percorso affronta la normativa di riferimento, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro, i principi della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, la gestione delle emergenze e la consultazione dei lavoratori.

Il corso base può essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning. Anche il modulo aggiuntivo cantieri può essere svolto in e-learning: è infatti disponibile presso i provider in modalità asincrona, fruibile on demand. Al termine è prevista una verifica dell’apprendimento obbligatoria, che per questo tipo di percorso può consistere in un colloquio o in un test a risposta multipla (con almeno 30 domande e una soglia minima del 70% di risposte corrette per l’esito positivo).

Elemento Corso datore di lavoro (ASR 2025)
Durata corso base 16 ore (minimo)
Modulo aggiuntivo cantieri 6 ore (solo imprese affidatarie)
Modalità corso base Presenza, videoconferenza sincrona o e-learning
Modalità modulo cantieri Presenza, videoconferenza sincrona o e-learning
Scadenza per l’adempimento 24 maggio 2027
Aggiornamento periodico Quinquennale, durata minima 6 ore
Verifica finale Colloquio o test (min. 30 domande, soglia 70%)

La scadenza: entro il 24 maggio 2027

A differenza delle altre figure aziendali, per le quali il termine di adeguamento è coinciso con la fine del periodo transitorio del 24 maggio 2026, il datore di lavoro dispone di un margine più ampio: il corso di 16 ore deve essere completato entro il 24 maggio 2027. Alcune interpretazioni indicano come termine il 23 maggio 2027, calcolando i 24 mesi complessivi dall’entrata in vigore dell’Accordo; in ogni caso il riferimento operativo è la primavera del 2027.

Pur avendo più tempo a disposizione, conviene non attendere gli ultimi mesi. Concentrare l’adempimento tra marzo e maggio 2027 significa esporsi al rischio concreto di calendari formativi saturi e di difficoltà organizzative. Pianificare il corso già nel corso del 2026 permette di gestire la scadenza con serenità ed evitare l’ingorgo dell’ultimo minuto.

Chi è esonerato dal corso base

L’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi e prevede specifici casi di esonero dalla frequenza del corso base di 16 ore. In sintesi, sono esonerati i datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Datore di lavoro che ricopre direttamente il ruolo di RSPP (DL-RSPP), in possesso della formazione dedicata prevista per questa figura;
  • Chi è in possesso di una formazione pregressa come RSPP (Moduli A+B+C) o come ASPP (Moduli A+B);
  • Chi ha svolto la formazione da dirigente ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 2011;
  • Chi ha frequentato un corso per datori di lavoro conforme all’ASR 2025 entro il 24 maggio 2025;
  • Chi possiede la qualifica di Coordinatore per la sicurezza.

Attenzione però: anche in presenza di un esonero dal corso base, resta comunque dovuto l’aggiornamento quinquennale, da effettuare entro cinque anni dalla data di fine corso della formazione riconosciuta. L’esonero riconosce la formazione pregressa fino alla sua naturale scadenza, ma non elimina l’obbligo di aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro che è anche RSPP: un percorso diverso

Va tenuto distinto il caso del datore di lavoro che sceglie di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (il cosiddetto DL-RSPP). Per questa figura l’Accordo prevede un percorso specifico: un modulo comune di 8 ore che si aggiunge al corso base per datore di lavoro, ed eventuali moduli tecnici-integrativi in funzione del codice ATECO di appartenenza dell’azienda (con durate di 12 o 16 ore per settori come agricoltura, pesca, costruzioni e chimico-petrolchimico). Per il DL-RSPP il corso base non può essere erogato in e-learning, mentre l’aggiornamento sì. L’aggiornamento per questa figura è quinquennale, con durata di 8 ore. Per approfondire questo percorso puoi consultare la pagina dedicata al corso per datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP.

Cosa si rischia a non adeguarsi

La mancata formazione del datore di lavoro rende l’azienda non conforme al D.Lgs. 81/2008. In caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro e ASL), questo espone a sanzioni amministrative e penali. A ciò si aggiunge un rischio meno evidente ma altrettanto grave: in caso di infortunio, la non conformità formativa può incidere sulla posizione del datore di lavoro sul piano delle responsabilità e sulla tenuta delle coperture assicurative. La formazione, in altre parole, non è solo un adempimento burocratico, ma un elemento di tutela concreta per l’imprenditore stesso.

Come muoversi ora

Il primo passo è fare il punto sulla propria posizione formativa: verificare se si rientra tra gli esonerati, controllare le date e i contenuti di eventuali attestati pregressi e stabilire se il corso di 16 ore è dovuto. Il secondo passo è pianificare per tempo, senza attendere la scadenza del 2027: puoi già consultare il nostro corso per datore di lavoro di 16 ore e programmare la formazione. Per le imprese che operano in cantiere occorre inoltre programmare anche il modulo aggiuntivo di 6 ore.

Domande frequenti

Ho un RSPP esterno: devo comunque fare il corso di 16 ore?

Sì. La nomina di un RSPP esterno non esonera il datore di lavoro dal corso obbligatorio di 16 ore. Sono due obblighi distinti: la nomina riguarda l’organizzazione tecnica della prevenzione, il corso riguarda la consapevolezza del datore di lavoro rispetto alle proprie responsabilità civili, penali e gestionali. L’esonero scatta solo se il datore di lavoro ricopre direttamente il ruolo di RSPP o rientra in uno degli altri casi previsti dall’Allegato III.

Entro quando va completato il corso?

Il corso di 16 ore deve essere completato entro il 24 maggio 2027. Alcune interpretazioni indicano il 23 maggio 2027; in ogni caso il riferimento operativo è la primavera del 2027. È consigliabile pianificarlo già nel 2026 per evitare la saturazione dei calendari formativi negli ultimi mesi.

Chi ha già fatto il corso da RSPP o da dirigente è esonerato?

Sì. Sono esonerati dal corso base i datori di lavoro in possesso di formazione pregressa come RSPP (Moduli A+B+C), ASPP (Moduli A+B), dirigente (Accordo 2011) o coordinatore per la sicurezza, oltre a chi ricopre direttamente il ruolo di RSPP. Resta comunque dovuto l’aggiornamento quinquennale, da svolgere entro cinque anni dalla data di fine corso della formazione riconosciuta.

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Studio Tecnico Ria affianca imprese e datori di lavoro nella verifica della situazione formativa e nella pianificazione dei percorsi obbligatori previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni. Scopri il corso per datore di lavoro di 16 ore oppure contattaci per una valutazione della tua posizione e per costruire un piano di adeguamento conforme ed entro le scadenze.

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