Perizie Legali
Infortunio in itinere: quando è riconosciuto e cosa fare
Dott. Luigi Ria · 13 Luglio 2026
L’infortunio in itinere è una delle aree più controverse del diritto dell’infortunistica del lavoro. È quello che accade al lavoratore durante il tragitto casa-lavoro o ritorno, oppure tra due sedi di lavoro nella stessa giornata. La legge lo riconosce e lo equipara, per molti aspetti, all’infortunio “ordinario” — ma il riconoscimento INAIL non è scontato e dipende da una serie di condizioni che il lavoratore (e i suoi assistenti tecnici e legali) devono saper documentare con precisione.
In questa guida vengono illustrate la definizione normativa di infortunio in itinere, i requisiti per il riconoscimento, le cause di esclusione, gli eventi tipici e i mezzi di trasporto ammessi, oltre agli errori più comuni che fanno respingere la pratica e a quando è opportuno rivolgersi a un consulente tecnico per i casi controversi.
Indice dei contenuti
- Cos’è l’infortunio in itinere
- Normativa di riferimento
- Le tre tipologie di tragitto tutelato
- I requisiti per il riconoscimento
- Mezzi di trasporto ammessi
- Cause di esclusione e rischio elettivo
- Deviazioni e interruzioni del tragitto
- Come documentare l’infortunio
- Errori comuni che fanno respingere la pratica
Cos’è l’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, oppure durante il percorso tra due sedi di lavoro nella stessa giornata, oppure durante il tragitto verso il luogo di consumazione dei pasti nelle situazioni in cui non esiste mensa aziendale.
Per molti aspetti viene equiparato all’infortunio “tradizionale” avvenuto sul luogo di lavoro: dà diritto alle stesse prestazioni INAIL (indennità, rendita, cure mediche). Tuttavia, il riconoscimento è soggetto a condizioni più stringenti, perché si tratta di eventi che si svolgono al di fuori del controllo diretto dell’azienda e in contesti molto più variabili rispetto all’ambiente lavorativo.
Normativa di riferimento
La disciplina dell’infortunio in itinere è dettata principalmente dall’articolo 12 del D.Lgs 38/2000, che ha modificato il DPR 1124/1965, prevedendo espressamente la tutela degli infortuni durante:
- Il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro
- Il tragitto tra due luoghi di lavoro nel caso di rapporti di lavoro plurimi
- Il tragitto per la consumazione dei pasti, in mancanza di mensa aziendale
La giurisprudenza di legittimità ha poi articolato il quadro normativo con numerose pronunce, in particolare della Sezione Lavoro della Cassazione, definendo concetti chiave come “rischio elettivo”, “deviazioni necessitate” e “ragionevolezza del mezzo di trasporto utilizzato”.
Le tre tipologie di tragitto tutelato
1. Tragitto abitazione – luogo di lavoro
È la fattispecie più comune. Include sia il percorso di andata (dalla propria abitazione al lavoro) sia quello di ritorno (dal lavoro a casa). Per “abitazione” si intende l’effettivo luogo in cui il lavoratore vive abitualmente, anche se diverso dalla residenza anagrafica (es. seconda casa utilizzata abitualmente, abitazione del partner se costituisce dimora abituale).
2. Tragitto tra due sedi di lavoro
Tipico dei lavoratori con rapporti di lavoro plurimi nella stessa giornata (es. collaboratore domestico che lavora presso più datori di lavoro, insegnante con più scuole) o dei lavoratori in missione che si spostano tra sedi aziendali.
3. Tragitto per il pasto
Riconosciuto solo in assenza di mensa aziendale e quando il lavoratore si reca a consumare il pasto in modo abituale (a casa, in una mensa esterna convenzionata, in un esercizio commerciale). Non rientra il “pranzo libero” durante una pausa lunga in cui il lavoratore svolga attività di carattere personale non riconducibili al pasto.
I requisiti per il riconoscimento
Perché l’infortunio in itinere sia riconosciuto dall’INAIL devono concorrere tre requisiti fondamentali.
1. Percorso “necessitato”
Il tragitto deve essere quello normalmente seguito dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro. Il concetto è quello di “percorso necessitato”: la via più breve, più rapida, più sicura ragionevolmente percorribile in funzione dei tempi di lavoro. Non occorre che sia il percorso più breve in assoluto: la Cassazione ammette deviazioni ragionevoli (es. evitare un cantiere che blocca la strada, scegliere una strada con migliore manto, evitare zone pericolose nelle ore notturne).
2. Tempo congruo
L’infortunio deve avvenire in un arco temporale ragionevolmente collegato all’inizio o alla fine del turno. Un infortunio occorso 4 ore prima dell’orario di inizio lavoro difficilmente verrà riconosciuto come “in itinere”, a meno che il lavoratore non riesca a documentare un motivo specifico (es. anticipo per evitare traffico noto). Allo stesso modo, infortunio occorso ore dopo la fine del lavoro, durante una sosta prolungata in luogo diverso da casa, esce dalla tutela.
3. Mezzo di trasporto adeguato
Il mezzo utilizzato deve essere quello più appropriato ragionevolmente disponibile o adeguato alle circostanze. Su questo punto la giurisprudenza è ricca di pronunce (vedi paragrafo dedicato).
Mezzi di trasporto ammessi
Il principio cardine è che il mezzo di trasporto deve essere ragionevolmente necessario per il tragitto. Il D.Lgs 38/2000 stabilisce che l’uso del mezzo privato (auto, moto) è tutelato quando “necessitato“, cioè quando non sono ragionevolmente disponibili o adeguati i mezzi pubblici.
Mezzi pubblici
L’utilizzo di treno, autobus, metropolitana, taxi è sempre tutelato, indipendentemente dalla distanza, dall’orario o da altre considerazioni.
Mezzo privato (auto, moto)
L’utilizzo del mezzo privato è tutelato quando il mezzo pubblico è inadeguato. Sono considerate situazioni di inadeguatezza:
- Assenza di mezzi pubblici sul percorso
- Orari incompatibili con i turni di lavoro
- Tempi di percorrenza eccessivamente lunghi con il mezzo pubblico
- Trasporto di attrezzature o materiale di lavoro
- Esigenze particolari (es. lavoratrice madre con figli piccoli, lavoratori con disabilità)
Biciclette e monopattini elettrici
L’uso della bicicletta è ammesso e sempre tutelato sui percorsi urbani brevi, anche su strade pubbliche, in ragione dei benefici ambientali e sanitari. Per i monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, la giurisprudenza si è andata orientando nel senso del riconoscimento, purché utilizzati in conformità al Codice della Strada.
A piedi
Il tragitto a piedi è sempre tutelato, comprese le cadute su marciapiedi, scale di accesso al condominio, attraversamenti pedonali.
Cause di esclusione e rischio elettivo
Il riconoscimento dell’infortunio in itinere viene escluso in alcune situazioni specifiche, riconducibili al concetto giurisprudenziale del rischio elettivo: l’evento è conseguenza di una scelta arbitraria e non necessitata del lavoratore, che si espone volontariamente a un rischio diverso e maggiore di quello tipico del tragitto casa-lavoro.
Esclusioni espressamente previste dalla legge
- Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti
- Guida senza patente o con patente sospesa/revocata
- Violazioni dolose del Codice della Strada (alta velocità deliberata, manovre azzardate)
- Infortunio causato da comportamento doloso dell’assicurato
Il rischio elettivo
Si esce dalla tutela quando il lavoratore devia volontariamente dal percorso normale per finalità personali non collegate al lavoro o ai pasti: per fare la spesa in un negozio molto lontano, per andare in palestra, per accompagnare amici in luoghi non ragionevolmente collegati al tragitto.
Non costituiscono invece “rischio elettivo” e restano tutelate:
- Brevi deviazioni per esigenze familiari (accompagnare/ritirare i figli a scuola, fare una breve commissione in farmacia)
- Tappe per esigenze fisiologiche (rifornimento di carburante, breve sosta al bar)
- Deviazioni rese necessarie da cause esterne (lavori in corso, traffico, incidenti, calamità)
- Brevi soste per cause di forza maggiore
Deviazioni e interruzioni del tragitto
Il tema delle deviazioni è quello più frequentemente controverso. La regola che la giurisprudenza ha consolidato è quella della “ragionevolezza”: brevi deviazioni o interruzioni non interrompono la tutela quando rispondono a finalità ragionevoli e marginali rispetto al percorso principale.
Deviazioni tutelate
- Accompagnamento figli a scuola/asilo sulla strada
- Brevi commissioni (panettiere, farmacia, posta) effettuate in modo accessorio
- Rifornimento di carburante al benzinaio
- Sosta colazione al bar prima dell’inizio del turno
- Visite mediche urgenti sulla strada
- Soccorso ad altri in caso di incidente o emergenza
Deviazioni NON tutelate
- Lunghe soste in luoghi di svago (palestra, locali, parchi)
- Significativi cambi di percorso per finalità personali non urgenti
- Trasferte familiari di natura ricreativa
- Attesa prolungata in luoghi di amici/parenti per motivi privati
📌 Casistica giurisprudenziale: la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto la tutela anche per il lavoratore che si è fermato a fare la spesa al supermercato lungo il percorso, ritenendo che si trattasse di esigenza “comunemente accettata e ragionevole” nell’organizzazione familiare quotidiana.
Come documentare l’infortunio in itinere
Diversamente dall’infortunio sul luogo di lavoro, l’infortunio in itinere avviene fuori dall’azienda, in contesti non controllati: la documentazione è quindi più complessa e va costruita con cura.
Elementi da raccogliere immediatamente
- Verbale delle forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale) se intervengono
- Soccorso 118 e relativa registrazione
- Fotografie del luogo dell’incidente
- Dati e contatti dei testimoni presenti
- Indicazione precisa del percorso normalmente seguito
- Eventuali immagini di telecamere stradali (chiederne formalmente la conservazione)
Documentazione successiva
- Certificato medico di infortunio al Pronto Soccorso
- Comunicazione al datore di lavoro per iscritto, con dettaglio del tragitto e della dinamica
- Denuncia INAIL (a cura del datore di lavoro, ma il lavoratore deve verificare che venga effettuata)
- Eventuale denuncia all’assicurazione RC auto propria o di terzi coinvolti
- Verifica delle telecamere di esercizi commerciali sul tragitto
Documentazione del tragitto e dei tempi
Spesso l’INAIL contesta il collegamento temporale dell’evento con l’attività lavorativa. È quindi utile poter dimostrare:
- Orario abituale di partenza/arrivo (anche tramite badge o registri presenze)
- Tempi medi del tragitto sul percorso abituale
- Eventuali messaggi/chiamate ai colleghi che testimoniano l’imminenza di arrivo o partenza
- Dati GPS di sistemi di navigazione utilizzati
Errori comuni che fanno respingere la pratica
1. Dichiarazioni non coerenti
Dichiarazioni divergenti al pronto soccorso, alle forze dell’ordine, all’INAIL su orario, percorso o dinamica: vengono considerate elementi di sospetto e portano a istruttorie approfondite o a reiezioni.
2. Mancata denuncia all’autorità
Non chiamare le forze dell’ordine per “non perdere tempo” significa rinunciare a un elemento probatorio fondamentale. Anche per incidenti apparentemente minori, il verbale è prezioso.
3. Allontanarsi dal luogo dell’incidente
Senza un verbale che attesti il luogo, dimostrare dove è avvenuto l’evento diventa difficile. Mai allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, se non per motivi sanitari urgenti.
4. Sottovalutare l’evento
Tornare a casa o andare comunque al lavoro dopo l’incidente “perché tanto sto bene”: gli effetti del trauma (cervicale, vertebrale, intracranico) possono manifestarsi ore o giorni dopo, e senza un primo certificato medico contestuale è molto difficile dimostrare il nesso.
5. Mancata comunicazione tempestiva al datore di lavoro
Anche per gli infortuni in itinere vale l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro. Comunicazioni tardive o informali (un semplice messaggio “non vengo perché ho avuto un incidente”) possono essere contestate.
6. Accettare la prima reiezione
Una quota significativa di reiezioni INAIL viene poi ribaltata in sede di opposizione amministrativa o di ricorso giudiziale. Quando l’evento è oggettivamente collegabile al lavoro, vale la pena far valutare il caso a un legale e a un consulente tecnico prima di rinunciare.
Conclusioni
L’infortunio in itinere è una tutela importante ma non automatica: richiede al lavoratore di documentare con precisione percorso, tempi, mezzo di trasporto e dinamica. Le aree grigie sono molte (deviazioni, soste, mezzi privati) e la giurisprudenza si è andata stratificando attorno a casi specifici che hanno definito i confini della tutela.
Per i lavoratori, la regola operativa è semplice: al momento dell’evento documentare tutto (forze dell’ordine, pronto soccorso, testimoni), comunicare tempestivamente al datore di lavoro per iscritto, verificare la denuncia INAIL e, in caso di dubbio o di reiezione, chiedere una valutazione tecnica prima di accettare la decisione amministrativa.
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