Antincendio

FAQ della settimana: antincendio, estintori e addetti — 7 risposte pratiche

Dott. Luigi Ria · 19 Giugno 2026

Terzo appuntamento con la rubrica del venerdì! Questa settimana ci dedichiamo al tema dell’antincendio aziendale: estintori, addetti antincendio, manutenzioni, esercitazioni periodiche. Sono ambiti in cui la riforma del 2021 (DM 02/09/2021 e DM 03/09/2021) ha cambiato molte regole, generando ancora oggi parecchia confusione tra datori di lavoro e RSPP.

Le 7 FAQ di oggi rispondono ai dubbi più frequenti che riceviamo da aziende di ogni settore: dal numero corretto di estintori al costo della manutenzione, dalla formazione degli addetti alle nuove regole per le esercitazioni di evacuazione.

Le 7 domande di questa settimana

Quanti estintori devo avere in azienda?

Non esiste una risposta unica: il numero di estintori dipende dalla Valutazione del Rischio Incendio (VRI) della tua attività, che a sua volta considera:

  • Superficie dei locali da proteggere
  • Livello di rischio incendio (1, 2 o 3 secondo DM 02/09/2021)
  • Tipologia di combustibili presenti (classi di fuoco)
  • Compartimentazione dei locali
  • Distanza massima di un punto da raggiungere

La regola generale: nessun punto di lavoro deve trovarsi a più di 30 metri di percorso reale (non in linea d’aria) da un estintore. Per attività a rischio elevato la distanza scende a 20 metri.

Indicativamente, per ogni 100-150 m² di superficie a rischio basso/medio serve almeno un estintore con capacità di estinzione adeguata (in genere 13A-89B-C o 21A-113B-C per attività comuni). Il calcolo definitivo va comunque effettuato all’interno della VRI da un tecnico competente.

Ogni quanto vanno controllati gli estintori?

La manutenzione degli estintori è disciplinata dalla norma UNI 9994-1:2013 ed è obbligatoria. Si articola in quattro fasi distinte:

Fase Periodicità Chi la esegue
Sorveglianza (visiva) Mensile Personale aziendale (addetto antincendio)
Controllo Semestrale Manutentore qualificato
Revisione 36 mesi (polvere) / 60 mesi (CO2) / 24 mesi (schiuma) Manutentore qualificato
Collaudo Ogni 12 anni Officina specializzata

Tutti i controlli devono essere annotati nel Registro dei controlli antincendio dell’azienda, da esibire in caso di ispezione. L’etichetta presente su ogni estintore deve riportare le date dell’ultimo intervento.

Chi può fare la manutenzione degli estintori?

Le diverse fasi richiedono qualifiche diverse:

  • Sorveglianza mensile: può essere effettuata da personale aziendale formato (in genere gli addetti antincendio). Non serve qualifica esterna
  • Controllo semestrale, revisione, collaudo: richiedono “persona competente” ai sensi della UNI 9994-1:2013. Solitamente sono aziende specializzate in manutenzione antincendio con tecnici qualificati

Diffida di chi propone manutenzioni a prezzi molto bassi: il costo medio per estintore di una manutenzione professionale è di 10-15 euro per il controllo semestrale, 30-50 euro per la revisione, 80-150 euro per il collaudo. Chi propone “tutto incluso” a 5-7 euro per estintore probabilmente non sta effettuando le verifiche prescritte dalla norma.

Importante: scegli una ditta affidabile e mantieni il rapporto nel tempo. La continuità con lo stesso manutentore favorisce un controllo accurato e tempestivo.

Quanti addetti antincendio devo avere?

Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che gli addetti antincendio devono essere in “numero sufficiente” per gestire l’emergenza, ma non fissa una proporzione precisa. La determinazione spetta al datore di lavoro sulla base della VRI.

Le indicazioni operative generalmente accettate sono:

  • Almeno 1 addetto per turno di lavoro: se l’azienda lavora su 2 o 3 turni, servono 2-3 addetti distinti
  • Almeno 1 addetto per piano in edifici multipiano
  • Almeno 1 addetto per ogni 25-30 lavoratori come buona pratica
  • Per attività ad alto rischio o con pubblico: numero più elevato e presenza in tutti gli orari

L’errore più comune è avere addetti solo nei turni “principali” e scoperti negli orari serali o festivi. Tutti i turni di lavoro devono avere copertura antincendio.

Considera anche le assenze previste: se hai un solo addetto e questo è in ferie o malattia, l’azienda si trova scoperta. Tenere almeno 2 addetti formati anche nelle piccole realtà è una buona scelta organizzativa.

Il corso antincendio scade? Devo aggiornarlo?

Sì, l’aggiornamento è obbligatorio. Il DM 03/09/2021 ha introdotto l’aggiornamento periodico per gli addetti antincendio, con durate variabili in funzione del livello di rischio:

Livello rischio Corso base Aggiornamento
Livello 1 (basso) 4 ore 2 ore ogni 5 anni
Livello 2 (medio) 8 ore 5 ore ogni 5 anni
Livello 3 (alto) 16 ore + esame 8 ore ogni 5 anni

Per gli addetti delle attività soggette al DPR 151/2011 (categoria B e C) è inoltre richiesto l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco al termine di un esame teorico-pratico. Questo attestato ha periodicità di rinnovo specifiche.

Attenzione alla “data di partenza” per gli aggiornamenti: per gli addetti formati prima del 25 ottobre 2022, il quinquennio decorre da quella data; per chi si è formato dopo, dalla data del corso base.

Devo fare l’esercitazione di evacuazione ogni anno?

Sì, almeno annualmente per le attività con Piano di Emergenza ed Evacuazione obbligatorio. Per le attività ad alto rischio (livello 3) o con presenza significativa di pubblico, la periodicità può essere semestrale.

L’esercitazione deve essere:

  • Documentata: verbale con data, ora, partecipanti, scenario simulato
  • Realistica: simulare condizioni vicine a una vera emergenza (es. blocco di una via di esodo)
  • Valutata: rilevare tempi di evacuazione, criticità riscontrate, azioni correttive
  • Pianificata anche per i nuovi assunti e per le aziende terze presenti

L’errore più comune è “fare l’esercitazione” senza documentarla: in sede di controllo equivale a non averla fatta. Il verbale dell’esercitazione, con firme dei partecipanti, è il documento più importante.

Cosa è cambiato con il DM 02/09/2021?

Il DM 02/09/2021 (Decreto “Minicodice”) ha riformato profondamente la disciplina della gestione dei luoghi di lavoro in materia di sicurezza antincendio. Le principali novità entrate in vigore dal 25 ottobre 2022 sono:

  • Nuova classificazione del rischio incendio: si passa da “basso/medio/elevato” a Livello 1, 2, 3 con criteri di valutazione più strutturati
  • Nuovi contenuti della formazione antincendio per gli addetti, con maggiore enfasi sulla parte pratica e simulazioni
  • Aggiornamento obbligatorio quinquennale per gli addetti antincendio
  • Maggiore attenzione alla gestione delle persone con disabilità nelle procedure di evacuazione
  • Disposizioni più dettagliate sui contenuti del PEE per le attività più complesse
  • Allineamento con il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) per le attività soggette

Per le aziende che hanno il DVR datato 2021 o precedente, è il momento di una revisione completa della sezione antincendio per assicurarsi che la nuova classificazione (Livello 1, 2 o 3) e i nuovi obblighi formativi siano correttamente recepiti.

L’appuntamento della prossima settimana

Il prossimo venerdì pubblicheremo le FAQ Perizie Legali dedicate agli infortuni sul lavoro: cosa fare nelle prime ore, come si denuncia all’INAIL, quando serve una perizia tecnica, i diritti del lavoratore. A venerdì prossimo!

Hai una domanda specifica sull’antincendio della tua azienda?

Lo Studio Tecnico Ria offre consulenza antincendio specializzata con valutazione del rischio incendio, redazione del PEE e formazione degli addetti antincendio per tutti i livelli di rischio. Scrivici la tua domanda, potrebbe diventare protagonista delle FAQ della prossima settimana. Per documenti pronti all’uso, visita anche lo shop RIA SAFE – Addetti Antincendio.

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