Antincendio
FAQ della settimana: antincendio, estintori e addetti — 7 risposte pratiche
Dott. Luigi Ria · 19 Giugno 2026
Terzo appuntamento con la rubrica del venerdì! Questa settimana ci dedichiamo al tema dell’antincendio aziendale: estintori, addetti antincendio, manutenzioni, esercitazioni periodiche. Sono ambiti in cui la riforma del 2021 — i tre decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021 — e la nuova edizione 2024 della UNI 9994-1 hanno cambiato molte regole, generando ancora oggi parecchia confusione tra datori di lavoro e RSPP.
Le 7 FAQ di oggi rispondono ai dubbi più frequenti che riceviamo da aziende di ogni settore: dal numero corretto di estintori al costo della manutenzione, dalla formazione degli addetti alle nuove regole per le esercitazioni di evacuazione.
Le 7 domande di questa settimana
- Quanti estintori devo avere in azienda?
- Ogni quanto vanno controllati gli estintori?
- Chi può fare la manutenzione degli estintori?
- Quanti addetti antincendio devo avere?
- Il corso antincendio scade? Devo aggiornarlo?
- Devo fare l’esercitazione di evacuazione ogni anno?
- Cosa è cambiato con il DM 02/09/2021?
Quanti estintori devo avere in azienda?
Non esiste una risposta unica: il numero di estintori dipende dalla Valutazione del Rischio Incendio (VRI) della tua attività, che a sua volta considera:
- Superficie dei locali da proteggere
- Livello di rischio incendio (1, 2 o 3 secondo DM 02/09/2021)
- Tipologia di combustibili presenti (classi di fuoco)
- Compartimentazione dei locali
- Distanza massima di un punto da raggiungere
La regola generale: nessun punto di lavoro deve trovarsi a più di 30 metri di percorso reale (non in linea d’aria) da un estintore. Per attività a rischio elevato la distanza scende a 20 metri.
Indicativamente, per ogni 100-150 m² di superficie a rischio basso/medio serve almeno un estintore con capacità di estinzione adeguata (in genere 13A-89B-C o 21A-113B-C per attività comuni). Il calcolo definitivo va comunque effettuato all’interno della VRI da un tecnico competente.
Ogni quanto vanno controllati gli estintori?
La manutenzione degli estintori è obbligatoria ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 81/2008 e del DM 1 settembre 2021 (il cosiddetto "decreto controlli"). La norma tecnica di riferimento è la UNI 9994-1, la cui edizione 2024 — in vigore dal 25 luglio 2024 — ha sostituito la precedente del 2013, modificando in particolare le periodicità di revisione e collaudo. Le fasi previste sono:
| Fase | Periodicità | Chi la esegue |
|---|---|---|
| Sorveglianza (visiva) | Periodicità definita dalla persona responsabile in base al rischio incendio (nella prassi mensile) | Personale aziendale formato |
| Controllo periodico | Semestrale (max 6 mesi, entro fine mese di competenza) | Manutentore — "persona competente" |
| Revisione programmata | Polvere e CO₂: 5 anni · Idrocarburi alogenati: 6 anni · Base d’acqua: 24, 48 o 60 mesi secondo tipologia e materiali | Manutentore — "persona competente" |
| Collaudo | Polvere, CO₂ e alogenati: 10 anni · Base d’acqua: 72 o 120 mesi | Manutentore — "persona competente" |
Tutti i controlli devono essere annotati nel Registro dei controlli antincendio dell’azienda, da esibire in caso di ispezione. Ogni estintore deve inoltre avere il proprio cartellino di manutenzione, sostituito a ogni intervento, e il manutentore deve rilasciare il documento di manutenzione con attività svolte, anomalie rilevate e ricambi utilizzati.
📌 Le novità della UNI 9994-1:2024: la revisione degli estintori a polvere passa da 3 a 5 anni e il collaudo da 12 a 10 anni; gli estintori a base d’acqua sono stati riclassificati con periodicità differenziate. Cambia anche la terminologia ("prototipo autorizzato" al posto di "prototipo omologato"), la distinzione tra portatili e carrellati è fissata a 20 kg di massa lorda complessiva e alla messa in servizio l’installatore deve eseguire sia il controllo iniziale sia quello periodico. Le indicazioni operative dei Vigili del Fuoco sono nella nota DCPREV n. 14537 del 16/09/2024.
Attenzione: quelle indicate sono le periodicità massime. Il libretto di uso e manutenzione del fabbricante può prescrivere intervalli più brevi, e in quel caso prevale.
Chi può fare la manutenzione degli estintori?
Le diverse fasi richiedono qualifiche diverse:
- Sorveglianza: può essere effettuata da personale aziendale formato (in genere gli addetti antincendio). Non serve qualifica esterna. La UNI 9994-1:2024 ha però chiarito un punto: chi esegue la sorveglianza verifica la presenza del cartellino di manutenzione, ma non è responsabile del controllo delle scadenze, che spetta al manutentore
- Controllo periodico, revisione e collaudo: richiedono la "persona competente" ai sensi della UNI 9994-1:2024. Solitamente sono aziende specializzate in manutenzione antincendio con tecnici qualificati
Diffida di chi propone manutenzioni a prezzi molto bassi: il costo medio per estintore di una manutenzione professionale è di 10-15 euro per il controllo semestrale, 30-50 euro per la revisione, 80-150 euro per il collaudo. Chi propone “tutto incluso” a 5-7 euro per estintore probabilmente non sta effettuando le verifiche prescritte dalla norma.
Importante: scegli una ditta affidabile e mantieni il rapporto nel tempo. La continuità con lo stesso manutentore favorisce un controllo accurato e tempestivo.
Quanti addetti antincendio devo avere?
Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che gli addetti antincendio devono essere in “numero sufficiente” per gestire l’emergenza, ma non fissa una proporzione precisa. La determinazione spetta al datore di lavoro sulla base della VRI.
Le indicazioni operative generalmente accettate sono:
- Almeno 1 addetto per turno di lavoro: se l’azienda lavora su 2 o 3 turni, servono 2-3 addetti distinti
- Almeno 1 addetto per piano in edifici multipiano
- Almeno 1 addetto per ogni 25-30 lavoratori come buona pratica
- Per attività ad alto rischio o con pubblico: numero più elevato e presenza in tutti gli orari
L’errore più comune è avere addetti solo nei turni “principali” e scoperti negli orari serali o festivi. Tutti i turni di lavoro devono avere copertura antincendio.
Considera anche le assenze previste: se hai un solo addetto e questo è in ferie o malattia, l’azienda si trova scoperta. Tenere almeno 2 addetti formati anche nelle piccole realtà è una buona scelta organizzativa.
Il corso antincendio scade? Devo aggiornarlo?
Sì, l’aggiornamento è obbligatorio. Il DM 2 settembre 2021 ("decreto GSA"), all’Allegato III, ha introdotto l’aggiornamento quinquennale per gli addetti antincendio, con durate variabili in funzione del livello di rischio:
| Livello rischio | Corso base | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Livello 1 (basso) | 4 ore | 2 ore ogni 5 anni |
| Livello 2 (medio) | 8 ore | 5 ore ogni 5 anni |
| Livello 3 (alto) | 16 ore + esame | 8 ore ogni 5 anni |
Per gli addetti delle attività soggette al DPR 151/2011 (categoria B e C) è inoltre richiesto l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco al termine di un esame teorico-pratico. Questo attestato ha periodicità di rinnovo specifiche.
Attenzione alla "data di partenza": il decreto GSA è entrato in vigore il 4 ottobre 2022. Per chi, a quella data, aveva l’ultima formazione o aggiornamento risalente a più di cinque anni prima, l’obbligo si è ritenuto assolto frequentando un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Per tutti gli altri il quinquennio decorre dalla data dell’ultimo corso base o aggiornamento.
Devo fare l’esercitazione di evacuazione ogni anno?
Sì, almeno annualmente per le attività con Piano di Emergenza ed Evacuazione obbligatorio. Per le attività ad alto rischio (livello 3) o con presenza significativa di pubblico, la periodicità può essere semestrale.
L’esercitazione deve essere:
- Documentata: verbale con data, ora, partecipanti, scenario simulato
- Realistica: simulare condizioni vicine a una vera emergenza (es. blocco di una via di esodo)
- Valutata: rilevare tempi di evacuazione, criticità riscontrate, azioni correttive
- Pianificata anche per i nuovi assunti e per le aziende terze presenti
L’errore più comune è “fare l’esercitazione” senza documentarla: in sede di controllo equivale a non averla fatta. Il verbale dell’esercitazione, con firme dei partecipanti, è il documento più importante.
Cosa è cambiato con il DM 02/09/2021?
Una precisazione utile, perché la confusione è frequente: i decreti sono tre e hanno oggetti diversi — il DM 1 settembre 2021 ("decreto controlli", in vigore dal 25 settembre 2022) sui controlli e la manutenzione, il DM 2 settembre 2021 ("decreto GSA", in vigore dal 4 ottobre 2022) sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla formazione degli addetti, e il DM 3 settembre 2021 ("decreto minicodice", in vigore dal 29 ottobre 2022) sulla progettazione ed esercizio, che ha completato l’abrogazione del DM 10 marzo 1998. Le principali novità introdotte dal decreto GSA sono:
- Nuova classificazione del rischio incendio: si passa da “basso/medio/elevato” a Livello 1, 2, 3 con criteri di valutazione più strutturati
- Nuovi contenuti della formazione antincendio per gli addetti, con maggiore enfasi sulla parte pratica e simulazioni
- Aggiornamento obbligatorio quinquennale per gli addetti antincendio
- Maggiore attenzione alla gestione delle persone con disabilità nelle procedure di evacuazione
- Disposizioni più dettagliate sui contenuti del PEE per le attività più complesse
- Allineamento con il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) per le attività soggette
Per le aziende che hanno il DVR datato 2021 o precedente, è il momento di una revisione completa della sezione antincendio per assicurarsi che la nuova classificazione (Livello 1, 2 o 3) e i nuovi obblighi formativi siano correttamente recepiti.
L’appuntamento della prossima settimana
Il prossimo venerdì pubblicheremo le FAQ Perizie Legali dedicate agli infortuni sul lavoro: cosa fare nelle prime ore, come si denuncia all’INAIL, quando serve una perizia tecnica, i diritti del lavoratore. A venerdì prossimo!
Hai una domanda specifica sull’antincendio della tua azienda?
Lo Studio Tecnico Ria offre consulenza antincendio specializzata con valutazione del rischio incendio, redazione del PEE e formazione degli addetti antincendio per tutti i livelli di rischio. Sono disponibili i corsi Antincendio Livello 1, Livello 2 e Livello 3, con aggiornamento quinquennale comprensivo di prove pratiche. Scrivici la tua domanda: potrebbe diventare protagonista delle FAQ della prossima settimana.
Hai bisogno di una consulenza?
Il Dott. Luigi Ria è a disposizione per rispondere alle tue domande sulla sicurezza sul lavoro. Prima consulenza gratuita.
Potrebbe interessarti