Sicurezza sul Lavoro

Gli attestati di sicurezza sono ancora validi dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Dott. Luigi Ria · 30 Luglio 2026

Con la fine del periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, la domanda che più spesso arriva dalle aziende è una sola: gli attestati di sicurezza già conseguiti sono ancora validi, o vanno rifatti? La risposta, nella maggior parte dei casi, è rassicurante: la formazione svolta correttamente sotto i vecchi Accordi non si azzera e resta valida fino alla sua naturale scadenza. Ci sono però eccezioni e condizioni precise da conoscere, soprattutto per la figura del preposto. In questo articolo facciamo chiarezza partendo dal testo dell’Accordo del 17 aprile 2025, distinguendo figura per figura cosa resta valido e cosa va aggiornato.

Il principio generale: la formazione pregressa non si azzera

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è un “testo unico” che sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. Nella sua Parte VII, dedicata alle disposizioni transitorie, l’Accordo stabilisce un principio chiaro: la formazione già effettuata in vigenza degli Accordi precedenti, se conforme ai criteri allora vigenti, mantiene la propria validità e dà diritto al riconoscimento del credito formativo.

In concreto, questo significa che gli attestati conseguiti prima della fine del transitorio restano validi fino alla loro naturale scadenza (di norma quinquennale). Chi ha formato correttamente i propri lavoratori, preposti o dirigenti secondo il vecchio impianto non deve rifare nulla nell’immediato: dovrà però programmare il prossimo aggiornamento secondo i nuovi standard di durata e contenuti. Le nuove regole si applicano ai percorsi nuovi avviati dopo la fine del transitorio e ai neoassunti.

📌 Un attestato valido non diventa carta straccia il giorno dopo la scadenza del transitorio. Conserva la sua efficacia fino alla data di aggiornamento prevista: è al primo aggiornamento utile che si entra nel nuovo schema formativo.

Una premessa sulle date: 19 o 24 maggio?

Prima di entrare nel dettaglio delle singole figure, va chiarito un punto che genera parecchia confusione. Il testo dell’Accordo lega l’entrata in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025; di conseguenza il periodo transitorio di dodici mesi si chiuderebbe il 24 maggio 2026. Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro hanno però indicato come riferimento il 19 maggio (data di pubblicazione sul sito ministeriale). Nella pratica le due letture convivono e la differenza è di pochi giorni: dove serve una data certa per calcolare le scadenze, conviene adottare l’interpretazione più prudente e verificare con il proprio consulente.

Lavoratori: nessun cambiamento sostanziale

Per i lavoratori la situazione è la più semplice. La struttura della formazione resta invariata: 4 ore di formazione generale più una parte specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio del settore (basso, medio, alto) secondo il codice ATECO. L’Accordo prevede espressamente che i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo del 21 dicembre 2011 danno diritto a un credito formativo totale. Inoltre, la formazione generale costituisce un credito formativo permanente. In sostanza, gli attestati dei lavoratori regolarmente formati restano validi e si prosegue con il normale aggiornamento della formazione lavoratori quinquennale (minimo 6 ore).

Preposti: attenzione, qui c’è la scadenza più stringente

La figura del preposto è quella su cui occorre la massima attenzione, perché è l’unica per cui il transitorio ha fissato un termine specifico e ravvicinato. Il nuovo Accordo ha reso l’aggiornamento del preposto biennale (non più quinquennale) e ha escluso la modalità e-learning per il corso base e per l’aggiornamento, ammettendo solo la presenza o la videoconferenza sincrona.

Sul piano transitorio, il testo dell’Accordo stabilisce che il preposto il cui corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo deve completare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore stessa. In pratica: chi era formato o aggiornato da oltre due anni alla data di partenza dell’Accordo doveva mettersi in regola entro la fine del periodo transitorio. Per questa figura, quindi, un attestato “vecchio” può non essere più sufficiente: è il caso in cui verificare subito le date diventa prioritario. Se devi aggiornarti, trovi qui il corso per preposto conforme al nuovo Accordo.

Dirigenti: credito riconosciuto, ma occhio al modulo cantieri

Per i dirigenti il nuovo Accordo riduce la durata del corso base da 16 a 12 ore e introduce, per chi opera in cantieri temporanei o mobili, un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore. Sul fronte transitorio, il dirigente che ha già frequentato il corso ai sensi del precedente Accordo del 2011 beneficia del riconoscimento del credito formativo: non deve rifare il percorso, ma prosegue con il normale aggiornamento quinquennale (minimo 6 ore) alla scadenza del corso già svolto. Va valutata a parte l’eventuale necessità del modulo cantieri, in funzione dell’attività effettivamente svolta. Per il percorso completo puoi consultare il corso per dirigente.

Datore di lavoro: la formazione conforme è riconosciuta

Il nuovo Accordo introduce per la prima volta un corso obbligatorio di 16 ore per il datore di lavoro che non è RSPP. Sul piano del riconoscimento, chi possiede una formazione pregressa conforme (ad esempio come RSPP, come dirigente ai sensi dell’Accordo 2011, o come datore di lavoro con compiti di RSPP) rientra tra i soggetti esonerati dal corso base, secondo quanto disciplinato dall’Allegato III. Anche in questi casi, però, resta dovuto l’aggiornamento periodico alla naturale scadenza della formazione riconosciuta. Chi invece deve ancora assolvere l’obbligo può consultare il corso per datore di lavoro di 16 ore.

Attrezzature e ambienti confinati: il criterio della conformità

Per i corsi che erano già regolamentati in precedenza (come quelli per l’abilitazione all’uso delle attrezzature o per gli ambienti confinati), vale il criterio della conformità: i percorsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti se i loro contenuti risultano conformi al nuovo Accordo, e l’aggiornamento quinquennale si calcola dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Attenzione invece alle attrezzature di nuova introduzione (come carroponte, carro raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione di materiali): per queste, l’abilitazione può essere conseguita solo con percorsi conformi al nuovo Accordo.

Cosa serve perché un attestato “vecchio” sia riconosciuto

Il riconoscimento del credito non è automatico: presuppone che la formazione pregressa sia stata regolare e documentata. In caso di controllo, ciò che conta è poter dimostrare che il corso è stato erogato in conformità ai criteri allora vigenti, con attestato completo dei dati previsti e documentazione conservata. Ecco perché la verifica della propria posizione formativa passa sempre da un controllo puntuale degli attestati e delle relative date.

Figura Attestato pregresso valido? Cosa fare
Lavoratore Sì, credito totale (ASR 2011) Aggiornamento quinquennale (min. 6 ore)
Preposto Sì, ma con termine transitorio Se formato da oltre 2 anni: aggiornamento entro il transitorio; poi biennale, no e-learning
Dirigente Sì, credito riconosciuto Aggiornamento quinquennale; valutare modulo cantieri
Datore di lavoro Riconosciuto se conforme (Allegato III) Aggiornamento alla scadenza della formazione riconosciuta
Attrezzature / confinati Sì, se conforme al nuovo Accordo Aggiornamento quinquennale dalla data di fine corso

Domande frequenti

I corsi fatti prima del nuovo Accordo sono ancora validi?

Sì, nella generalità dei casi. La formazione svolta in vigenza dei precedenti Accordi, se conforme ai criteri allora vigenti e adeguatamente documentata, resta valida fino alla sua naturale scadenza e dà diritto al riconoscimento del credito formativo. Al primo aggiornamento utile dopo la fine del transitorio si applica il nuovo schema.

Devo rifare il corso da preposto se l’ho fatto anni fa?

Non necessariamente da zero, ma il preposto la cui formazione o ultimo aggiornamento risaliva a oltre due anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo doveva completare l’aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Da qui in avanti, per il preposto l’aggiornamento è biennale e non è ammesso l’e-learning. È la figura per cui è più urgente controllare le date degli attestati.

Chi verifica la validità degli attestati in caso di ispezione?

Gli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro e ASL) possono richiedere in sede di controllo la documentazione formativa. Per questo è fondamentale conservare gli attestati e la documentazione del corso, e poter dimostrare la conformità della formazione erogata. Un attestato incompleto o non coerente con i requisiti previsti può compromettere la validità della formazione in fase di verifica.

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