Sicurezza sul Lavoro
FAQ della settimana: medico competente e sorveglianza sanitaria — 7 risposte pratiche
Dott. Luigi Ria · 04 Settembre 2026
Quattordicesimo appuntamento con la rubrica del venerdì! Oggi parliamo di medico competente e sorveglianza sanitaria, il capitolo della sicurezza in cui si intrecciano obblighi del datore di lavoro, diritti del lavoratore e tutela della riservatezza sanitaria. È anche l’area dove le domande che riceviamo sono più delicate, perché toccano il rapporto di lavoro nella sua sostanza.
Le 7 FAQ di oggi chiariscono quando la nomina è obbligatoria, quali visite servono, cosa succede in caso di giudizio di non idoneità, che cosa il datore può e non può sapere, e quali sono le conseguenze dell’inadempienza.
Le 7 domande di questa settimana
- Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
- Quali visite servono e ogni quanto?
- Il lavoratore può rifiutare la visita medica?
- Cosa succede con un giudizio di idoneità parziale o di non idoneità?
- Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi?
- Cos’è la visita degli ambienti di lavoro?
- Cosa rischio se non nomino il medico competente?
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
La nomina non dipende dal numero di dipendenti ma dai rischi. L’art. 18 del D.Lgs 81/2008 impone al datore di lavoro di nominare il medico competente nei casi previsti dall’art. 41, cioè quando la valutazione dei rischi evidenzia situazioni per le quali la normativa richiede la sorveglianza sanitaria.
I casi più ricorrenti nelle PMI:
- Videoterminali per almeno 20 ore settimanali medie
- Movimentazione manuale dei carichi con rischio non trascurabile
- Rumore oltre i valori di azione previsti
- Vibrazioni meccaniche mano-braccio o corpo intero
- Agenti chimici con rischio non irrilevante per la salute
- Agenti biologici, cancerogeni, amianto
- Lavoro notturno
- Mansioni per cui la sorveglianza è prevista da norme speciali (es. accertamenti su alcol e sostanze per determinate attività)
📌 L’equivoco più diffuso: "ho solo un ufficio, non mi serve". Se anche una sola persona usa il computer per venti ore a settimana — e negli uffici succede quasi sempre — la sorveglianza sanitaria è dovuta. Il punto di partenza è sempre il DVR: se il documento individua rischi che la richiedono, la nomina non è discrezionale.
Il medico competente deve possedere i titoli dell’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti) ed essere iscritto nell’elenco nazionale. La nomina va formalizzata per iscritto e accettata dal professionista.
Quali visite servono e ogni quanto?
| Tipo di visita | Quando |
|---|---|
| Preventiva | Prima dell’adibizione alla mansione, per valutare l’idoneità specifica |
| Periodica | Di norma annuale, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente in base al rischio |
| Su richiesta del lavoratore | Se correlata ai rischi professionali e ritenuta dal medico non irrilevante |
| Al cambio mansione | Per verificare l’idoneità alla nuova mansione |
| Alla cessazione del rapporto | Nei casi previsti dalla normativa specifica |
| Precedente alla ripresa | Dopo assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi |
La periodicità annuale è il riferimento generale, ma il medico competente può motivatamente stabilirne una diversa in relazione alla valutazione dei rischi: più stretta per esposizioni significative, più ampia in situazioni a rischio contenuto. È una decisione tecnica del medico, non una scelta di convenienza del datore.
La visita precedente alla ripresa dopo sessanta giorni di assenza per malattia è quella più frequentemente dimenticata: è obbligatoria e va effettuata prima del rientro effettivo, non "appena possibile".
Il lavoratore può rifiutare la visita medica?
No. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore ai sensi dell’art. 20. Il rifiuto è sanzionabile disciplinarmente e, senza giudizio di idoneità, il datore non può adibire il lavoratore alla mansione a rischio: si crea una situazione di stallo che va gestita formalmente, non ignorata.
La procedura corretta di fronte a un rifiuto: convocazione scritta con data e luogo della visita, sollecito formale in caso di mancata presentazione, provvedimento disciplinare secondo il CCNL, e nel frattempo sospensione dall’adibizione alla mansione per la quale manca il giudizio. Tollerare che un lavoratore continui a operare senza idoneità espone il datore alla responsabilità piena in caso di infortunio o malattia professionale.
Cosa succede con un giudizio di idoneità parziale o di non idoneità?
Il medico competente esprime uno tra questi giudizi: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente alla mansione specifica.
Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, ed è vincolante: il datore deve attuare le prescrizioni. Nei casi di inidoneità alla mansione, l’art. 42 impone di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
⚠️ Attenzione: l’inidoneità alla mansione non è di per sé una causa di licenziamento. Il datore deve prima dimostrare di aver verificato concretamente l’impossibilità di ricollocazione — un obbligo di ricerca effettiva, non una formalità. È il punto su cui si concentrano moltissimi contenziosi.
Sia il lavoratore sia il datore possono presentare ricorso contro il giudizio entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo.
Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi?
No, mai. È uno dei confini più netti di tutta la normativa. Il datore riceve esclusivamente il giudizio di idoneità — idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo — e le eventuali limitazioni da rispettare. Non ha diritto a conoscere patologie, terapie, esiti degli accertamenti o motivazioni cliniche.
La cartella sanitaria e di rischio è istituita e custodita dal medico competente sotto la sua responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, e va conservata in luogo che ne garantisca la riservatezza. Al datore restano gli obblighi organizzativi: mettere a disposizione i mezzi per la sorveglianza e conservare i giudizi di idoneità.
Anche l’informazione al preposto va calibrata: può conoscere le limitazioni operative necessarie per organizzare il lavoro in sicurezza ("non può sollevare oltre X kg"), non il motivo sanitario che le ha determinate.
Cos’è la visita degli ambienti di lavoro?
È l’obbligo, previsto dall’art. 25, per cui il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa che egli stesso stabilisce in base alla valutazione dei rischi, comunicandola al datore di lavoro e al RLS.
Non è un adempimento formale: serve al medico per conoscere concretamente le mansioni, le posture, gli agenti presenti e l’organizzazione del lavoro. Un medico che non ha mai visto l’azienda esprime giudizi di idoneità su una realtà che immagina. La visita va verbalizzata e il verbale conservato tra i documenti della sicurezza: è tra i primi che gli organi di vigilanza chiedono.
Il medico competente partecipa inoltre alla riunione periodica annuale nelle aziende in cui è prevista, e collabora alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela e alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Cosa rischio se non nomino il medico competente?
L’omessa nomina, quando dovuta, è una violazione penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro, così come l’omessa sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria e l’adibizione alla mansione senza il giudizio di idoneità.
Ma, come per i DPI, il rischio maggiore è a valle. In caso di malattia professionale riconosciuta, l’assenza di sorveglianza sanitaria rende quasi indifendibile la posizione aziendale: non esistono accertamenti che documentino lo stato di salute all’assunzione né la sua evoluzione nel tempo, e si apre la strada all’azione di regresso INAIL e alla richiesta di danno differenziale. La sorveglianza sanitaria, oltre a tutelare il lavoratore, è la prova documentale che protegge l’azienda.
⚠️ Nota sugli importi: le sanzioni del D.Lgs 81/2008 sono soggette a rivalutazione periodica. Prima di citare un valore specifico conviene verificarlo alla data corrente.
In sintesi
- Il DVR individua rischi che richiedono sorveglianza sanitaria? Se sì, la nomina è dovuta
- Esistono i giudizi di idoneità aggiornati per tutti i lavoratori soggetti, con le scadenze monitorate?
- Il verbale della visita annuale degli ambienti è agli atti?
Per un quadro completo su nomina, compiti e responsabilità del medico competente, rimandiamo alla guida dedicata alla sorveglianza sanitaria in azienda.
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Lo Studio Tecnico Ria offre consulenza per la sicurezza sul lavoro: individuazione dei rischi che richiedono sorveglianza sanitaria, supporto nella nomina del medico competente e gestione delle scadenze dei giudizi di idoneità. Scrivici la tua domanda: potrebbe diventare protagonista delle FAQ della prossima settimana. Nomine e procedure pronte all’uso su RIA SAFE.
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