Sicurezza sul Lavoro
Lavoro al videoterminale: pause obbligatorie, visite oculistiche e postazione a norma
Dott. Luigi Ria · 14 Settembre 2026
Otto ore al giorno davanti a un monitor: è la condizione di lavoro più diffusa in Italia, eppure pochi sanno che la legge la disciplina in dettaglio — pause obbligatorie, visite oculistiche a carico dell’azienda, requisiti precisi per scrivania, sedia e schermo. Il lavoro al videoterminale (VDT) è regolato dal Titolo VII del D.Lgs 81/2008, e riguarda una platea enorme: impiegati, programmatori, grafici, contabili, operatori di call center, e oggi anche chi lavora da casa in smart working. Occhi affaticati, cervicalgie, disturbi muscoloscheletrici da postura: i rischi sono reali e in crescita.
In questa guida vediamo chi è “videoterminalista” per la legge, le pause obbligatorie, la sorveglianza sanitaria con gli esami della vista, i requisiti della postazione e gli obblighi per lo smart working.
Indice dei contenuti
- Chi è videoterminalista per la legge
- Le pause obbligatorie: 15 minuti ogni 2 ore
- Sorveglianza sanitaria e visite oculistiche
- Occhiali “da lavoro”: quando li paga l’azienda
- I requisiti della postazione
- VDT e smart working
- Sanzioni
- Conclusioni
Chi è videoterminalista per la legge
L’art. 173 del D.Lgs 81/08 definisce “lavoratore videoterminalista” chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (dedotte le pause). Il conteggio è sostanziale, non formale: conta l’uso effettivo, non la qualifica contrattuale.
Rientrano tipicamente: impiegati amministrativi, contabili, programmatori, grafici, progettisti CAD, operatori di data entry e call center, addetti alla segreteria. Non rientrano (di norma) figure con uso saltuario del PC: magazzinieri che registrano bolle, commessi che battono scontrini, manutentori che consultano schede.
Superata la soglia delle 20 ore, scattano tutti gli obblighi del Titolo VII: pause, sorveglianza sanitaria, requisiti della postazione, formazione specifica. La valutazione del rischio VDT va integrata nel DVR con l’elenco dei lavoratori interessati.
Le pause obbligatorie: 15 minuti ogni 2 ore
Il videoterminalista ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (art. 175), salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva. Punti chiave:
- La pausa non è necessariamente inattività: può consistere in un cambio di attività che non impegni la vista da vicino (archiviazione, telefonate, riunioni, spostamenti)
- La pausa è considerata orario di lavoro a tutti gli effetti (retribuita)
- Non è cumulabile a inizio o fine giornata: deve interrompere effettivamente l’applicazione continuativa
- Il medico competente può prescrivere pause diverse per singoli lavoratori
📌 L’organizzazione intelligente: nella maggior parte degli uffici le pause “si fanno da sole” grazie alla naturale alternanza dei compiti. Il problema riguarda le mansioni a videoterminale intensivo e continuativo (data entry, call center, CAD): lì le pause vanno pianificate e la loro fruizione effettiva va garantita — è uno dei punti che gli ispettori verificano con i lavoratori.
Sorveglianza sanitaria e visite oculistiche
Il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodiche, mirate in particolare a vista e apparato muscoloscheletrico. La periodicità (art. 176):
| Condizione del lavoratore | Periodicità visita |
|---|---|
| Idoneo senza prescrizioni, sotto i 50 anni | Ogni 5 anni |
| Lavoratore che ha compiuto 50 anni | Ogni 2 anni |
| Idoneo con prescrizioni o limitazioni | Ogni 2 anni |
| Su richiesta del lavoratore (disturbi visivi) | Ogni volta che sospetti una sopravvenuta alterazione |
La visita comprende l’esame degli occhi e della vista; se l’esito lo richiede, il lavoratore è sottoposto a visita oculistica specialistica. Tutti gli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e si svolgono in orario di lavoro.
Occhiali “da lavoro”: quando li paga l’azienda
Questione praticissima e spesso ignorata: se dalla visita risulta necessario un dispositivo speciale di correzione in funzione dell’attività al videoterminale (tipicamente occhiali specifici per la distanza intermedia dello schermo, diversi da quelli d’uso comune), il costo è a carico del datore di lavoro (art. 176 comma 6).
- Il diritto scatta solo su prescrizione del medico competente o dell’oculista nell’ambito della sorveglianza sanitaria
- Riguarda il dispositivo “speciale” per il VDT: non gli occhiali da vista ordinari che il lavoratore userebbe comunque
- Il datore può definire una procedura (es. rimborso fino a un massimale ragionevole per lenti e montatura funzionale): l’importante è non negare il diritto
I requisiti della postazione
L’Allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 dettaglia i requisiti minimi della postazione. I principali, in chiave pratica:
- Schermo: immagine stabile, caratteri ben definiti, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile, posizionato per evitare riflessi (perpendicolare alle finestre, mai di fronte o di spalle a esse); bordo superiore all’altezza degli occhi o poco sotto, a 50-70 cm di distanza
- Tastiera e mouse: tastiera separata dallo schermo, inclinabile; spazio davanti per appoggiare mani e avambracci
- Piano di lavoro: superficie sufficiente, poco riflettente, altezza 70-80 cm, spazio per le gambe
- Sedile: girevole, a 5 razze, altezza regolabile, schienale regolabile in altezza e inclinazione con supporto lombare
- Illuminazione: adeguata, senza abbagliamenti né riflessi; illuminamento consigliato 300-500 lux sul piano
- Poggiapiedi: a richiesta, per chi non appoggia comodamente i piedi a terra
- Portatili: per uso prolungato vanno dotati di tastiera, mouse e supporto/schermo esterni — il notebook “nudo” usato 8 ore al giorno non rispetta i requisiti ergonomici
VDT e smart working
Chi lavora da casa al computer per più di 20 ore settimanali resta videoterminalista a tutti gli effetti. Il datore di lavoro deve:
- Consegnare l’informativa scritta annuale sui rischi del lavoro agile (art. 22 L. 81/2017), con indicazioni su postazione, pause, illuminazione
- Mantenere la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica
- Fornire strumenti adeguati: per l’uso prolungato del portatile, almeno tastiera e mouse esterni
- Ricordare che gli infortuni in smart working sono coperti INAIL, incluso l’infortunio in itinere nelle ipotesi previste
Sul fronte dei controlli a distanza durante il lavoro da remoto, valgono i limiti stringenti che abbiamo visto nella guida ai controlli su email e PC.
Sanzioni
- Violazione delle disposizioni su postazioni e pause (artt. 174-175): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.228 a €5.896
- Mancata sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti: sanzioni per ciascun lavoratore non sorvegliato
- DVR privo della valutazione VDT: sanzioni per DVR carente
Ma il costo maggiore è indiretto: i disturbi muscoloscheletrici da postazione inadeguata alimentano assenze, calo di produttività e possibili malattie professionali.
Conclusioni
Il rischio VDT è il più “democratico” dei rischi lavorativi: riguarda quasi ogni azienda. Tre verifiche immediate:
- Hai censito i videoterminalisti (>20 ore/settimana) nel DVR e sono tutti in sorveglianza sanitaria?
- Le pause sono effettivamente fruibili anche nelle mansioni a VDT intensivo?
- Le postazioni (comprese quelle in smart working) rispettano i requisiti ergonomici — sedie regolabili, schermi ben posizionati, accessori per i portatili?
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