Sicurezza sul Lavoro
Alcol e droghe sul lavoro: divieti, accertamenti e mansioni a rischio
Dott. Luigi Ria · 12 Ottobre 2026
Un lavoratore si presenta al turno con evidenti segni di assunzione di alcol e deve guidare un muletto; un altro, addetto a lavori in quota, è sospettato di far uso di sostanze stupefacenti. Come deve comportarsi il datore di lavoro? Può vietare l’alcol? Può imporre un test? Il tema di alcol e droghe sul lavoro è delicatissimo perché incrocia la sicurezza (un lavoratore alterato è un pericolo per sé e per gli altri), la privacy e la dignità del lavoratore. La normativa — art. 15 L. 125/2001, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 16 marzo 2006, Intesa 30 ottobre 2007 per le sostanze stupefacenti, oltre agli obblighi generali del D.Lgs 81/08 — traccia un percorso preciso che il datore deve conoscere per non sbagliare né in eccesso né in difetto.
In questa guida vediamo il divieto di alcol per le mansioni a rischio, il ruolo del medico competente, gli accertamenti per alcol e stupefacenti, cosa può (e non può) fare il datore di lavoro e come gestire il lavoratore con dipendenze.
Indice dei contenuti
- Il quadro normativo
- Le mansioni con divieto di alcol
- Le mansioni soggette a verifica di assenza di tossicodipendenza
- Il ruolo del medico competente e gli accertamenti
- Cosa può e non può fare il datore di lavoro
- Gestire il lavoratore con problemi di dipendenza
- Sanzioni
- Conclusioni
Il quadro normativo
Tre binari normativi si intrecciano:
- Alcol: la L. 125/2001 (art. 15) vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche in specifiche attività lavorative; il Provvedimento Stato-Regioni del 16 marzo 2006 ne individua l’elenco
- Sostanze stupefacenti: il DPR 309/1990 e l’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (con le successive indicazioni) definiscono le mansioni a rischio per le quali è previsto l’accertamento di assenza di tossicodipendenza/assunzione
- Sicurezza generale: il D.Lgs 81/08 impone al datore di garantire la sicurezza e al medico competente di esprimere l’idoneità alla mansione; il lavoratore ha l’obbligo di non mettere a rischio sé e gli altri
📌 Punto chiave: il datore di lavoro non può improvvisarsi “controllore”. Gli accertamenti sanitari su alcol e sostanze sono di competenza esclusiva del medico competente (ed eventualmente delle strutture pubbliche), con procedure e garanzie precise. Il ruolo del datore è organizzativo: individuare le mansioni a rischio, attivare la sorveglianza, gestire le conseguenze.
Le mansioni con divieto di alcol
Il Provvedimento del 16 marzo 2006 elenca le attività in cui è vietato assumere e somministrare alcolici, in quanto comportano un elevato rischio per la sicurezza propria e di terzi. Tra le principali:
- Attività di trasporto (conducenti di veicoli, autisti, addetti a mezzi di movimentazione)
- Edilizia e lavori in quota, addetti a montaggio/smontaggio ponteggi
- Conduzione di gru, muletti, macchine movimento terra e mezzi d’opera
- Lavorazioni con rischio elevato (impianti a rischio di incidente rilevante, esplosivi, cave e miniere)
- Attività in ambito sanitario per alcune mansioni, insegnamento nelle scuole, addetti alla sicurezza
- Attività con armi, vigilanza privata
Per queste mansioni il datore deve informare i lavoratori del divieto e il medico competente può effettuare i controlli alcolimetrici nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Il divieto è di per sé operativo: la violazione (lavoratore che assume alcol) è sanzionabile.
Le mansioni soggette a verifica di assenza di tossicodipendenza
L’Intesa del 30 ottobre 2007 individua le mansioni che comportano rischi per la sicurezza di terzi, per le quali è previsto l’accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti. L’elenco è in buona parte sovrapponibile a quello dell’alcol e include in particolare:
- Mansioni che richiedono la patente di guida di categoria superiore (C, D, E) e attività di autotrasporto
- Conduzione di mezzi in ambito ferroviario, aereo, marittimo e trasporto pubblico
- Addetti a gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra
- Mansioni con impiego di gas tossici, esplosivi, in impianti a rischio di incidente rilevante
- Attività di manutenzione di impianti e lavorazioni particolarmente pericolose individuate
Per queste mansioni il medico competente effettua gli accertamenti tossicologici (di norma in fase preventiva e periodica, con possibilità di controlli per causa/ripetuti nei casi previsti), secondo il protocollo definito dall’Intesa, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie pubbliche (SerD) nei casi di positività da approfondire.
Il ruolo del medico competente e gli accertamenti
Gli accertamenti seguono procedure garantite:
- Sono effettuati dal medico competente (o dalle strutture pubbliche competenti per gli approfondimenti)
- Il lavoratore deve essere preventivamente informato del programma di accertamenti (non controlli “a sorpresa” fuori dalle regole)
- Le procedure prevedono garanzie a tutela della riservatezza e della dignità, con conferma di eventuali positività tramite analisi di secondo livello
- L’esito si traduce in un giudizio di idoneità: in caso di positività o di temporanea inidoneità, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio (non licenziato automaticamente) e avviato al percorso previsto
Il datore riceve dal medico il giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica, non i dati clinici: la diagnosi resta coperta dal segreto sanitario. Su questo si innesta la gestione organizzativa del datore.
Cosa può e non può fare il datore di lavoro
| Il datore PUÒ / DEVE | Il datore NON PUÒ |
|---|---|
| Individuare nel DVR le mansioni a rischio e attivare la sorveglianza sanitaria mirata | Effettuare autonomamente test alcolimetrici o tossicologici sui lavoratori |
| Informare i lavoratori dei divieti e delle procedure | Indagare sulla vita privata o sulle abitudini extralavorative |
| Rispettare i giudizi di idoneità del medico competente | Licenziare automaticamente per la sola dipendenza (esiste il diritto alla conservazione del posto per chi accede a programmi di recupero, nei limiti di legge/CCNL) |
| Allontanare dalla mansione a rischio il lavoratore giudicato non idoneo | Divulgare informazioni sanitarie del lavoratore |
| In caso di evidente stato di alterazione, allontanare il lavoratore dalla mansione pericolosa per tutelare la sicurezza immediata | Usare presunti test “fai da te” come prova disciplinare |
La situazione dell’evidente stato di alterazione merita attenzione: se un lavoratore si presenta palesemente alterato e sta per svolgere una mansione pericolosa, il datore (o il preposto) ha il dovere di impedire lo svolgimento della mansione per tutelare la sicurezza — non attraverso un “test”, ma allontanando la persona dal compito pericoloso e attivando le procedure previste. Non intervenire, in questi casi, espone a responsabilità gravissime in caso di infortunio.
Gestire il lavoratore con problemi di dipendenza
La normativa italiana ha un’impostazione non punitiva ma di tutela verso il lavoratore con dipendenze: l’obiettivo è la sicurezza e il recupero, non l’espulsione. Il DPR 309/1990 prevede, per i lavoratori tossicodipendenti che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione, il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo (di norma fino a 3 anni) senza retribuzione, secondo le previsioni di legge e di contratto.
La gestione corretta combina: allontanamento dalla mansione a rischio (idoneità), riservatezza, indirizzo verso i servizi competenti, e — dove possibile — ricollocazione temporanea a mansioni non pericolose. È un ambito in cui il coordinamento tra datore, medico competente e servizi pubblici è essenziale, e in cui un supporto consulenziale evita errori con pesanti risvolti legali.
Sanzioni
- Datore che non attiva la sorveglianza per le mansioni a rischio / non rispetta gli obblighi in materia: sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 per l’omessa sorveglianza sanitaria e per le violazioni connesse
- Somministrazione di alcolici nelle attività vietate: sanzione amministrativa (art. 15 L. 125/2001)
- Lavoratore che viola i divieti o si sottrae agli accertamenti dovuti: conseguenze sul giudizio di idoneità e profili disciplinari
- In caso di infortunio con lavoratore alterato adibito a mansione a rischio senza controlli: colpa specifica del datore nei reati di lesioni/omicidio colposo
Conclusioni
Alcol e droghe sul lavoro si gestiscono con procedura, non con l’improvvisazione. Tre verifiche immediate:
- Hai individuato nel DVR le mansioni a rischio soggette a divieto di alcol e a verifica di assenza di sostanze, attivando la relativa sorveglianza sanitaria?
- I lavoratori sono stati informati dei divieti e delle procedure di accertamento?
- Esiste una procedura per gestire l’evidente stato di alterazione (allontanamento dalla mansione pericolosa) e il coordinamento con il medico competente?
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