Sicurezza sul Lavoro

Alcol e droghe sul lavoro: divieti, accertamenti e mansioni a rischio

Dott. Luigi Ria · 12 Ottobre 2026

Un lavoratore si presenta al turno con evidenti segni di assunzione di alcol e deve guidare un muletto; un altro, addetto a lavori in quota, è sospettato di far uso di sostanze stupefacenti. Come deve comportarsi il datore di lavoro? Può vietare l’alcol? Può imporre un test? Il tema di alcol e droghe sul lavoro è delicatissimo perché incrocia la sicurezza (un lavoratore alterato è un pericolo per sé e per gli altri), la privacy e la dignità del lavoratore. La normativa — art. 15 L. 125/2001, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 16 marzo 2006, Intesa 30 ottobre 2007 per le sostanze stupefacenti, oltre agli obblighi generali del D.Lgs 81/08 — traccia un percorso preciso che il datore deve conoscere per non sbagliare né in eccesso né in difetto.

In questa guida vediamo il divieto di alcol per le mansioni a rischio, il ruolo del medico competente, gli accertamenti per alcol e stupefacenti, cosa può (e non può) fare il datore di lavoro e come gestire il lavoratore con dipendenze.

Indice dei contenuti

Il quadro normativo

Tre binari normativi si intrecciano:

  • Alcol: la L. 125/2001 (art. 15) vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche in specifiche attività lavorative; il Provvedimento Stato-Regioni del 16 marzo 2006 ne individua l’elenco
  • Sostanze stupefacenti: il DPR 309/1990 e l’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (con le successive indicazioni) definiscono le mansioni a rischio per le quali è previsto l’accertamento di assenza di tossicodipendenza/assunzione
  • Sicurezza generale: il D.Lgs 81/08 impone al datore di garantire la sicurezza e al medico competente di esprimere l’idoneità alla mansione; il lavoratore ha l’obbligo di non mettere a rischio sé e gli altri

📌 Punto chiave: il datore di lavoro non può improvvisarsi “controllore”. Gli accertamenti sanitari su alcol e sostanze sono di competenza esclusiva del medico competente (ed eventualmente delle strutture pubbliche), con procedure e garanzie precise. Il ruolo del datore è organizzativo: individuare le mansioni a rischio, attivare la sorveglianza, gestire le conseguenze.

Le mansioni con divieto di alcol

Il Provvedimento del 16 marzo 2006 elenca le attività in cui è vietato assumere e somministrare alcolici, in quanto comportano un elevato rischio per la sicurezza propria e di terzi. Tra le principali:

  • Attività di trasporto (conducenti di veicoli, autisti, addetti a mezzi di movimentazione)
  • Edilizia e lavori in quota, addetti a montaggio/smontaggio ponteggi
  • Conduzione di gru, muletti, macchine movimento terra e mezzi d’opera
  • Lavorazioni con rischio elevato (impianti a rischio di incidente rilevante, esplosivi, cave e miniere)
  • Attività in ambito sanitario per alcune mansioni, insegnamento nelle scuole, addetti alla sicurezza
  • Attività con armi, vigilanza privata

Per queste mansioni il datore deve informare i lavoratori del divieto e il medico competente può effettuare i controlli alcolimetrici nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Il divieto è di per sé operativo: la violazione (lavoratore che assume alcol) è sanzionabile.

Le mansioni soggette a verifica di assenza di tossicodipendenza

L’Intesa del 30 ottobre 2007 individua le mansioni che comportano rischi per la sicurezza di terzi, per le quali è previsto l’accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti. L’elenco è in buona parte sovrapponibile a quello dell’alcol e include in particolare:

  • Mansioni che richiedono la patente di guida di categoria superiore (C, D, E) e attività di autotrasporto
  • Conduzione di mezzi in ambito ferroviario, aereo, marittimo e trasporto pubblico
  • Addetti a gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra
  • Mansioni con impiego di gas tossici, esplosivi, in impianti a rischio di incidente rilevante
  • Attività di manutenzione di impianti e lavorazioni particolarmente pericolose individuate

Per queste mansioni il medico competente effettua gli accertamenti tossicologici (di norma in fase preventiva e periodica, con possibilità di controlli per causa/ripetuti nei casi previsti), secondo il protocollo definito dall’Intesa, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie pubbliche (SerD) nei casi di positività da approfondire.

Il ruolo del medico competente e gli accertamenti

Gli accertamenti seguono procedure garantite:

  • Sono effettuati dal medico competente (o dalle strutture pubbliche competenti per gli approfondimenti)
  • Il lavoratore deve essere preventivamente informato del programma di accertamenti (non controlli “a sorpresa” fuori dalle regole)
  • Le procedure prevedono garanzie a tutela della riservatezza e della dignità, con conferma di eventuali positività tramite analisi di secondo livello
  • L’esito si traduce in un giudizio di idoneità: in caso di positività o di temporanea inidoneità, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio (non licenziato automaticamente) e avviato al percorso previsto

Il datore riceve dal medico il giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica, non i dati clinici: la diagnosi resta coperta dal segreto sanitario. Su questo si innesta la gestione organizzativa del datore.

Cosa può e non può fare il datore di lavoro

Il datore PUÒ / DEVE Il datore NON PUÒ
Individuare nel DVR le mansioni a rischio e attivare la sorveglianza sanitaria mirata Effettuare autonomamente test alcolimetrici o tossicologici sui lavoratori
Informare i lavoratori dei divieti e delle procedure Indagare sulla vita privata o sulle abitudini extralavorative
Rispettare i giudizi di idoneità del medico competente Licenziare automaticamente per la sola dipendenza (esiste il diritto alla conservazione del posto per chi accede a programmi di recupero, nei limiti di legge/CCNL)
Allontanare dalla mansione a rischio il lavoratore giudicato non idoneo Divulgare informazioni sanitarie del lavoratore
In caso di evidente stato di alterazione, allontanare il lavoratore dalla mansione pericolosa per tutelare la sicurezza immediata Usare presunti test “fai da te” come prova disciplinare

La situazione dell’evidente stato di alterazione merita attenzione: se un lavoratore si presenta palesemente alterato e sta per svolgere una mansione pericolosa, il datore (o il preposto) ha il dovere di impedire lo svolgimento della mansione per tutelare la sicurezza — non attraverso un “test”, ma allontanando la persona dal compito pericoloso e attivando le procedure previste. Non intervenire, in questi casi, espone a responsabilità gravissime in caso di infortunio.

Gestire il lavoratore con problemi di dipendenza

La normativa italiana ha un’impostazione non punitiva ma di tutela verso il lavoratore con dipendenze: l’obiettivo è la sicurezza e il recupero, non l’espulsione. Il DPR 309/1990 prevede, per i lavoratori tossicodipendenti che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione, il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo (di norma fino a 3 anni) senza retribuzione, secondo le previsioni di legge e di contratto.

La gestione corretta combina: allontanamento dalla mansione a rischio (idoneità), riservatezza, indirizzo verso i servizi competenti, e — dove possibile — ricollocazione temporanea a mansioni non pericolose. È un ambito in cui il coordinamento tra datore, medico competente e servizi pubblici è essenziale, e in cui un supporto consulenziale evita errori con pesanti risvolti legali.

Sanzioni

  • Datore che non attiva la sorveglianza per le mansioni a rischio / non rispetta gli obblighi in materia: sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 per l’omessa sorveglianza sanitaria e per le violazioni connesse
  • Somministrazione di alcolici nelle attività vietate: sanzione amministrativa (art. 15 L. 125/2001)
  • Lavoratore che viola i divieti o si sottrae agli accertamenti dovuti: conseguenze sul giudizio di idoneità e profili disciplinari
  • In caso di infortunio con lavoratore alterato adibito a mansione a rischio senza controlli: colpa specifica del datore nei reati di lesioni/omicidio colposo

Conclusioni

Alcol e droghe sul lavoro si gestiscono con procedura, non con l’improvvisazione. Tre verifiche immediate:

  1. Hai individuato nel DVR le mansioni a rischio soggette a divieto di alcol e a verifica di assenza di sostanze, attivando la relativa sorveglianza sanitaria?
  2. I lavoratori sono stati informati dei divieti e delle procedure di accertamento?
  3. Esiste una procedura per gestire l’evidente stato di alterazione (allontanamento dalla mansione pericolosa) e il coordinamento con il medico competente?

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