Sicurezza sul Lavoro
DPI: categorie, obblighi del datore di lavoro, consegna e addestramento
Dott. Luigi Ria · 17 Settembre 2026
Guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali, cuffie, imbracature: i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono l’ultima barriera tra il lavoratore e il danno. “Ultima” in senso letterale: la legge li considera la misura residuale, da adottare quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative. Eppure nella pratica quotidiana i DPI sono spesso gestiti male: acquistati senza valutazione, consegnati senza registrazione, usati senza addestramento — o semplicemente lasciati nell’armadietto. E quando accade l’infortunio, la gestione dei DPI è tra le prime cose che l’organo di vigilanza ricostruisce.
In questa guida vediamo cosa sono (e cosa non sono) i DPI, le tre categorie, gli obblighi di datore di lavoro e lavoratori, la consegna documentata, l’addestramento obbligatorio e le sanzioni.
Indice dei contenuti
- Cosa sono i DPI (e cosa non lo è)
- Le tre categorie di DPI
- Gli obblighi del datore di lavoro
- La consegna documentata: il registro DPI
- Formazione e addestramento obbligatorio
- Gli obblighi dei lavoratori
- Sanzioni
- Conclusioni
Cosa sono i DPI (e cosa non lo è)
Il Titolo III del D.Lgs 81/2008 (artt. 74-79) definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi. I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e recare la marcatura CE.
Non sono DPI (art. 74 comma 2): gli indumenti di lavoro ordinari e le divise non specificamente destinate a proteggere (la polo con il logo aziendale non è un DPI; la giacca alta visibilità sì), le attrezzature dei servizi di soccorso, i materiali sportivi e per autodifesa, gli apparecchi portatili per rilevare rischi.
📌 Il principio di residualità (art. 75): i DPI si adottano quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. Prima il parapetto, poi l’imbracatura; prima l’insonorizzazione, poi le cuffie. Un DVR che “risolve” tutto con i DPI senza aver valutato le misure collettive è tecnicamente carente.
Le tre categorie di DPI
Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio:
| Categoria | Rischi | Esempi |
|---|---|---|
| I (rischi minimi) | Lesioni superficiali, contatto con superfici calde <50°C, agenti atmosferici non estremi | Guanti da giardinaggio, occhiali da sole da lavoro, grembiuli leggeri |
| II (rischi intermedi) | Tutti i rischi non rientranti in I e III | Scarpe antinfortunistiche, elmetti, occhiali di protezione, guanti meccanici, alta visibilità |
| III (rischi mortali o danni irreversibili) | Cadute dall’alto, sostanze pericolose, atmosfere carenti di ossigeno, rischio elettrico, rumore dannoso, tagli da sega a catena | Imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI vie respiratorie (FFP3, semimaschere), guanti dielettrici, otoprotettori |
La categoria non è un dettaglio burocratico: per la terza categoria (e per gli otoprotettori) la legge impone l’addestramento pratico obbligatorio, oltre alla formazione.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro (art. 77) deve:
- Scegliere i DPI sulla base della valutazione dei rischi del DVR: individuare le caratteristiche necessarie, confrontarle con quelle dei DPI disponibili, aggiornare la scelta a ogni variazione significativa
- Fornire DPI conformi, marcati CE e adeguati ai rischi e alle condizioni del lavoratore (taglie corrette, compatibilità tra più DPI indossati insieme, esigenze ergonomiche e di salute)
- Mantenerli in efficienza: manutenzione, riparazioni, sostituzioni; igiene per i DPI in uso promiscuo
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sull’uso corretto
- Vigilare sull’uso effettivo — compito quotidiano che passa dai preposti, che dal 2021 hanno l’obbligo esplicito di intervenire e richiamare chi non usa i DPI
I DPI sono forniti gratuitamente: qualsiasi trattenuta o addebito al lavoratore è illegittimo. Attenzione anche alle scadenze: elmetti, imbracature, filtri respiratori hanno vite utili definite dal fabbricante che vanno tracciate e rispettate.
La consegna documentata: il registro DPI
La legge non prescrive un modulo specifico, ma la prova della consegna è essenziale: in caso di infortunio, il datore deve dimostrare di aver fornito i DPI adeguati. Lo strumento universale è il registro/verbale di consegna DPI, che riporta:
- Dati del lavoratore e mansione
- Elenco dei DPI consegnati: tipologia, modello, norma tecnica di riferimento (es. scarpe EN ISO 20345 S3, guanti EN 388), taglia
- Data di consegna e delle successive sostituzioni
- Firma del lavoratore per ricevuta, con dichiarazione di aver ricevuto informazione sull’uso
Il registro va aggiornato a ogni sostituzione e conservato nel fascicolo del lavoratore. Nei controlli e nei contenziosi è uno dei documenti più richiesti in assoluto, insieme agli attestati di formazione.
Formazione e addestramento obbligatorio
Per tutti i DPI è dovuta l’informazione e formazione sull’uso corretto. Per i DPI di terza categoria e gli otoprotettori è obbligatorio anche l’addestramento pratico (art. 77 comma 5): prove d’uso reali, documentate, con esercitazioni.
- Imbracature anticaduta: indossamento, regolazione, collegamento ai punti di ancoraggio, gestione dell’effetto pendolo — l’addestramento è vitale, letteralmente
- Protezione vie respiratorie: prova di tenuta (fit test), sostituzione filtri, limiti d’uso
- Otoprotettori: corretto inserimento degli inserti auricolari (la maggior parte è indossata male, vanificando l’attenuazione) — tema collegato alla valutazione del rischio rumore
L’addestramento va verbalizzato (data, contenuti, docente/addestratore, firme): un addestramento fatto ma non documentato, per l’ispettore, non esiste.
Gli obblighi dei lavoratori
Anche i lavoratori hanno obblighi precisi (art. 78): utilizzare i DPI conformemente alla formazione ricevuta, averne cura, non apportarvi modifiche, segnalare difetti e inconvenienti, seguire le procedure per la riconsegna. Il lavoratore che rifiuta sistematicamente i DPI è sanzionabile disciplinarmente — e il datore che tollera il rifiuto senza intervenire risponde di omessa vigilanza.
Sanzioni
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancata fornitura di DPI (datore/dirigente) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.638 a €6.553 |
| Mancata formazione/addestramento all’uso | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.474 a €6.388 |
| Preposto che non vigila sull’uso | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da €491 a €1.474 |
| Lavoratore che non usa i DPI forniti | Arresto fino a 1 mese o ammenda da €245 a €736 |
In caso di infortunio, la mancata fornitura o il mancato addestramento diventano colpa specifica nei reati di lesioni e omicidio colposo.
Conclusioni
Tre verifiche immediate sulla gestione DPI della tua azienda:
- La scelta dei DPI discende dal DVR (rischio per rischio, mansione per mansione) o dal catalogo del fornitore?
- Esiste un registro di consegna firmato e aggiornato per ogni lavoratore?
- Per imbracature, respiratori e otoprotettori è stato svolto (e verbalizzato) l’addestramento pratico?
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