Sicurezza sul Lavoro

Stress lavoro-correlato: come valutarlo nel DVR (con esempio pratico)

Dott. Luigi Ria · 29 Giugno 2026

Lo stress lavoro-correlato è uno dei rischi obbligatoriamente valutabili nel DVR di ogni azienda italiana dal 2010, eppure resta ancora oggi uno degli ambiti più trascurati e mal documentati. Molti datori di lavoro lo affrontano come una formalità: due righe nel documento, qualche frase generica, nessuna analisi reale. Quando però emerge un caso di burnout, un’assenza prolungata per disturbo dell’adattamento, una richiesta di riconoscimento di malattia professionale legata allo stress, la valutazione carente diventa il primo elemento contestato in sede ispettiva o giudiziale.

In questa guida vengono illustrate le modalità corrette per valutare lo stress lavoro-correlato all’interno del DVR, il metodo INAIL ufficialmente riconosciuto, le fasi operative del processo e un esempio pratico applicato a un caso reale, oltre agli errori più comuni che rendono nulla la valutazione.

Indice dei contenuti

Cos’è lo stress lavoro-correlato

Lo stress lavoro-correlato è definito dall’Accordo Europeo 8 ottobre 2004 come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.

Non va confuso con altri fenomeni affini, con i quali condivide alcune manifestazioni ma da cui si distingue per natura, valutazione e tutele:

  • Stress lavoro-correlato: condizione organizzativa che può colpire collettività di lavoratori
  • Mobbing: condotte vessatorie intenzionali, reiterate, dirette contro un singolo lavoratore
  • Burnout: sindrome di esaurimento professionale conclamata, specie in professioni d’aiuto
  • Disturbo dell’adattamento: patologia psichiatrica diagnosticata, potenzialmente conseguenza dello stress

📌 Importante: la valutazione del rischio stress lavoro-correlato non valuta le condizioni psicologiche dei singoli lavoratori, ma analizza le caratteristiche organizzative del lavoro che possono generare stress in chiunque vi sia esposto.

L’obbligo normativo nel DVR

L’obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato è sancito dall’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/2008, che impone al datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004”.

L’obbligo è stato reso operativo dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010, che ha fornito le linee guida per la valutazione utilizzando la metodologia sviluppata da INAIL. La valutazione è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore, senza eccezioni di settore o dimensione, e va integrata nel DVR aziendale.

Il metodo INAIL: la valutazione in due fasi

La metodologia INAIL — aggiornata nella sua versione più recente — è il riferimento operativo per la valutazione e si articola in due fasi sequenziali:

  1. Valutazione preliminare (oggettiva): obbligatoria per tutte le aziende
  2. Valutazione approfondita (soggettiva): obbligatoria solo se la prima fase rileva criticità non risolvibili con misure correttive

Le aziende vanno analizzate per gruppi omogenei di lavoratori (per mansione, per unità organizzativa, per turnistica), non come blocco unico. Una stessa azienda può avere gruppi con rischio basso, altri con rischio medio, altri ancora con rischio alto.

Fase 1: valutazione preliminare oggettiva

La valutazione preliminare analizza indicatori oggettivi e verificabili in azienda, suddivisi in tre categorie principali.

A. Eventi sentinella

  • Indici infortunistici dell’azienda (frequenza, gravità)
  • Assenze per malattia (giorni, durata, distribuzione)
  • Assenze dal lavoro per motivi non legati alla malattia
  • Ferie non godute
  • Rotazione del personale (turnover)
  • Richieste di trasferimento
  • Procedimenti e sanzioni disciplinari
  • Visite mediche su richiesta del lavoratore
  • Segnalazioni del medico competente
  • Lamentele formalizzate dai lavoratori

B. Contenuto del lavoro

  • Ambiente di lavoro e attrezzature
  • Pianificazione dei compiti
  • Carico di lavoro e ritmi
  • Orario di lavoro (turni, lavoro notturno, straordinari, reperibilità)

C. Contesto del lavoro

  • Funzione e cultura organizzativa
  • Ruolo nell’ambito dell’organizzazione
  • Evoluzione della carriera
  • Autonomia decisionale e controllo del lavoro
  • Rapporti interpersonali sul lavoro
  • Interfaccia casa-lavoro e conciliazione vita-lavoro

Per ogni indicatore si assegna un punteggio (in genere 0, 1, 4 in scala progressiva) basato su dati documentali oggettivi dell’azienda relativi agli ultimi 12-24 mesi. La somma dei punteggi colloca il gruppo omogeneo in tre fasce di rischio:

Fascia Significato Misure
Rischio basso Nessuna criticità rilevante Mantenimento monitoraggio
Rischio medio Criticità da monitorare Misure correttive e nuova valutazione entro 12-24 mesi
Rischio alto Criticità rilevanti Valutazione approfondita obbligatoria

Fase 2: valutazione approfondita soggettiva

Quando la valutazione preliminare rileva un rischio alto e le misure correttive immediate non lo riportano in fascia accettabile, scatta l’obbligo della valutazione approfondita.

Questa fase coinvolge direttamente i lavoratori attraverso strumenti soggettivi anonimi, tipicamente:

  • Questionari validati (HSE Indicator Tool, MOS, JCQ, OCS, ecc.)
  • Focus group con campioni di lavoratori
  • Interviste semi-strutturate a figure chiave dell’organizzazione

Per aziende con meno di 5 lavoratori, in luogo del questionario possono essere utilizzate riunioni o incontri informali documentati. Lo strumento prescelto deve garantire l’anonimato e l’elaborazione aggregata dei dati per evitare l’individuazione del singolo rispondente.

⚠️ Attenzione: la valutazione approfondita richiede competenze specialistiche in psicologia del lavoro o ergonomia cognitiva. È una fase in cui il supporto di professionisti qualificati (psicologo del lavoro, RSPP esperto in fattori psicosociali) è praticamente indispensabile.

Esempio pratico applicato

Per chiarire l’applicazione operativa, di seguito un esempio applicato a un caso tipo: call center con 25 operatori inbound.

Dati di partenza (gruppo omogeneo: operatori inbound)

  • Turnover del personale: 35% annuo (alto)
  • Assenze per malattia: media 14 giorni/anno per lavoratore (alta)
  • Ferie non godute: media 35% del residuo (alta)
  • Lamentele formalizzate: 8 nell’ultimo anno (rilevante)
  • Carico di lavoro: 80-100 chiamate/giorno con script rigido (alto)
  • Autonomia decisionale: minima (script vincolante)
  • Rapporti con superiori: monitoraggio elettronico costante
  • Conciliazione vita-lavoro: turni rotativi 7-23 anche festivi

Esito della valutazione preliminare

Il punteggio aggregato colloca il gruppo in fascia di rischio alto. Scatta l’obbligo di valutazione approfondita con questionari validati ai 25 operatori, gestiti in anonimato da un professionista esterno.

Misure correttive tipiche

  • Ridefinizione dei ritmi di lavoro con pause obbligatorie (es. 10 minuti ogni ora)
  • Introduzione di job rotation tra mansioni diverse
  • Riduzione del monitoraggio elettronico intensivo
  • Maggiore flessibilità nell’applicazione degli script
  • Formazione dei team leader sulla gestione delle persone
  • Sportello psicologico aziendale a disposizione
  • Revisione del sistema premi per non penalizzare la gestione di chiamate complesse

Trascorsi 12 mesi dall’introduzione delle misure, si effettua una nuova valutazione per verificare l’efficacia e l’eventuale rientro nella fascia di rischio medio o basso.

Quando va aggiornata la valutazione

La valutazione dello stress lavoro-correlato non è un’attività “una tantum”. Va aggiornata:

  • A seguito di modifiche organizzative significative (ristrutturazioni, fusioni, nuove sedi)
  • Quando vengono introdotte nuove modalità di lavoro (smart working, turni, telelavoro)
  • In caso di variazioni significative dell’organico
  • Quando emergono eventi sentinella ricorrenti (aumento assenze, infortuni, lamentele)
  • A seguito di infortuni o malattie professionali riconducibili a stress
  • Comunque con periodicità non superiore a 3-4 anni, anche in assenza di criticità

Gli errori più comuni

Nella pratica peritale, queste sono le carenze più frequentemente rilevate in sede di controllo o contenzioso.

1. Valutazione “copia-incolla”

Pochi paragrafi generici, identici per ogni mansione, senza alcun riferimento ai dati reali dell’azienda. È la versione più diffusa e la più sanzionata.

2. Mancata individuazione dei gruppi omogenei

L’azienda viene trattata come un blocco unico, senza distinguere tra operai, impiegati, dirigenti, addetti al pubblico, turnisti. Una valutazione corretta differenzia.

3. Assenza dei dati oggettivi

Il documento non riporta i dati su assenze, turnover, infortuni: senza dati oggettivi, la valutazione preliminare è metodologicamente nulla.

4. Mancato coinvolgimento del RLS e del medico competente

La metodologia INAIL prevede esplicitamente la consultazione di queste figure. La loro assenza dalla procedura è una violazione formale e sostanziale.

5. Nessuna fase di approfondimento dopo rischio alto

Alcuni DVR rilevano rischio alto in fase preliminare ma chiudono la valutazione senza procedere all’approfondimento, in violazione della procedura.

Sanzioni per mancata valutazione

La mancanza o l’incompletezza della valutazione del rischio stress lavoro-correlato è sanzionata come parte del DVR carente:

  • DVR carente di valutazione SLC: ammenda da €2.457 a €6.292
  • Mancato aggiornamento: ammenda da €1.228 a €5.892
  • In caso di patologia di un lavoratore riconducibile a stress lavoro-correlato non valutato: profili di responsabilità penale per lesioni colpose

Le conseguenze indirette sono spesso più costose delle sanzioni:

  • Riconoscimento di malattia professionale del lavoratore con esposizione INAIL
  • Azioni di rivalsa INAIL verso l’azienda per il regresso
  • Cause civili per danno differenziale in caso di patologie conclamate
  • Procedimenti di mobbing in cui la valutazione SLC carente diventa elemento di colpa organizzativa

Conclusioni

La valutazione dello stress lavoro-correlato è un’attività tecnica seria che richiede metodo, dati oggettivi, coinvolgimento delle figure aziendali della sicurezza e — nei casi di rischio alto — strumenti soggettivi validati. Non è una formalità burocratica da liquidare in due paragrafi: è uno strumento di gestione del benessere organizzativo che, fatto bene, riduce l’assenteismo, il turnover e i contenziosi.

Le aziende che dispongono già di un DVR farebbero bene a rileggere oggi la sezione dedicata allo stress lavoro-correlato e a verificare se contiene dati reali, distinzione per gruppi omogenei, indicatori oggettivi, coinvolgimento del medico competente e del RLS. Se manca anche solo uno di questi elementi, la valutazione è di fatto da rifare.

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