Sicurezza sul Lavoro
Rischio elettrico: PES, PAV, PEI e la norma CEI 11-27
Dott. Luigi Ria · 02 Novembre 2026
Il rischio elettrico ha una caratteristica che lo rende particolarmente insidioso: non si vede, non si sente e non dà preavviso. Un quadro apparentemente in ordine, una prolunga usata da anni, un intervento "veloce" su un motore che qualcuno ha dato per sezionato: gli infortuni elettrici gravi nascono quasi sempre da situazioni ordinarie, affrontate da personale che non aveva il ruolo per affrontarle.
In questa guida vediamo cosa chiede il D.Lgs 81/2008 in materia di rischio elettrico, cosa significano davvero le sigle PES, PAV e PEI, quando un lavoro sotto tensione è consentito e quando è vietato, e quali verifiche periodiche non si possono dimenticare.
Indice dei contenuti
- La valutazione del rischio elettrico
- PES, PAV e PEI: chi sono e chi li nomina
- RI e PL: i due ruoli operativi
- Lavori sotto tensione e in prossimità
- Le verifiche periodiche degli impianti
- Gli errori più frequenti
- Conclusioni
La valutazione del rischio elettrico
Il riferimento è il Capo III del Titolo III del D.Lgs 81/2008 (artt. 80-87). L’art. 80 impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dall’energia elettrica e indica espressamente le tipologie da considerare:
- Contatti diretti: contatto con parti attive in tensione
- Contatti indiretti: contatto con masse messe in tensione per un guasto d’isolamento
- Innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a sovratemperature, archi elettrici e radiazioni
- Innesco di esplosioni negli ambienti a rischio
- Fulminazione diretta e indiretta
- Sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
Un punto che spesso sfugge: la valutazione non riguarda solo l’impianto, ma anche le attività che si svolgono sull’impianto e in sua prossimità. Un’azienda con un impianto perfettamente a norma può avere un rischio elettrico elevatissimo se il personale di manutenzione interviene senza procedure e senza qualifica.
L’art. 81 stabilisce poi il criterio di conformità: i materiali, le macchine e le apparecchiature devono essere costruiti e installati secondo la buona tecnica. Il rispetto delle norme CEI fa presumere la conformità, ed è la ragione per cui in questa materia la norma tecnica non è un consiglio ma il parametro con cui si misura l’adempimento.
PES, PAV e PEI: chi sono e chi li nomina
Le tre sigle vengono dalla norma CEI 11-27, che disciplina i lavori su impianti elettrici. Non sono titoli professionali né patenti rilasciate da enti esterni: sono qualifiche attribuite dal datore di lavoro, per iscritto, al singolo lavoratore e per un ambito definito.
| Sigla | Significato e cosa consente |
|---|---|
| PES | Persona Esperta: ha istruzione, conoscenza ed esperienza tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli dell’elettricità. Può operare autonomamente e supervisionare altri |
| PAV | Persona Avvertita: adeguatamente avvisata da persone esperte, è in grado di evitare i pericoli. Opera in ambito più ristretto e, per alcune attività, sotto la supervisione di una PES |
| PEI | Persona Idonea: PES o PAV alla quale il datore di lavoro riconosce l’idoneità specifica a eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione. È un’idoneità aggiuntiva, non un terzo livello in sequenza |
📌 L’equivoco più diffuso: "ho fatto il corso PES-PAV, quindi sono PES". No. Il corso fornisce la formazione necessaria, ma la qualifica la attribuisce il datore di lavoro valutando formazione, esperienza, capacità e caratteristiche personali del lavoratore. Senza l’atto di attribuzione scritto, l’attestato del corso da solo non abilita a nulla.
La norma prevede un percorso formativo teorico-pratico articolato per livelli, con un aggiornamento periodico: la prassi consolidata lo colloca a cinque anni. Il contenuto e la durata vanno riferiti all’edizione vigente della CEI 11-27 e al livello di qualifica richiesto, perché un addetto che deve solo sostituire componenti su un quadro sezionato e un manutentore che lavora sotto tensione hanno esigenze formative diverse.
RI e PL: i due ruoli operativi
Accanto alle qualifiche personali, la CEI 11-27 individua due ruoli che vanno assegnati per ogni singolo lavoro:
- RI — Responsabile dell’Impianto: risponde dell’esercizio dell’impianto elettrico. È chi autorizza l’intervento, dispone la messa fuori tensione e riprende in carico l’impianto a fine lavori
- PL — Preposto ai Lavori: risponde della conduzione operativa del lavoro, della sicurezza della squadra e dell’applicazione della procedura
I due ruoli possono coincidere nelle realtà piccole, ma devono essere individuati e noti prima di iniziare. L’infortunio elettrico classico nasce proprio nel vuoto tra i due: qualcuno rialimenta un impianto convinto che il lavoro sia finito, mentre un collega ha ancora le mani dentro il quadro.
Le cinque regole d’oro
Per lavorare fuori tensione la sequenza è rigida e non ammette scorciatoie: sezionare l’impianto, bloccare i dispositivi di sezionamento contro la richiusura accidentale, verificare l’assenza di tensione con strumento idoneo, mettere a terra e in cortocircuito, proteggere e delimitare le parti attive vicine rimaste in tensione. La terza regola è quella che viene saltata più spesso, ed è l’unica che distingue un impianto che si crede sezionato da uno che lo è davvero.
Lavori sotto tensione e in prossimità
L’art. 82 del D.Lgs 81/2008 pone un divieto di principio ai lavori sotto tensione, con due sole aperture:
- In bassa tensione: consentiti purché le procedure adottate e le attrezzature utilizzate siano idonee a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, e purché siano eseguiti da personale abilitato come PEI
- In alta tensione: consentiti solo ad aziende autorizzate con provvedimento ministeriale, con personale appositamente abilitato
Esiste poi una terza categoria che viene regolarmente confusa con il lavoro fuori tensione: i lavori in prossimità di parti attive non protette, disciplinati dall’art. 83. Qui l’impianto resta in tensione e il lavoro riguarda altro — una tinteggiatura, un ponteggio, la potatura di una pianta vicina a una linea. La norma impone il rispetto delle distanze di sicurezza indicate nell’Allegato IX, oppure la messa fuori tensione, oppure l’interposizione di barriere isolanti. Lavorare "facendo attenzione" non è una delle tre opzioni.
⚠️ Attenzione all’arco elettrico: nei lavori su quadri in tensione il pericolo non è solo la folgorazione, ma l’arco, che produce ustioni gravissime e proiezione di materiale fuso. I DPI contro il rischio elettrico e l’arco sono dispositivi di terza categoria: l’addestramento pratico all’uso è obbligatorio e va verbalizzato, non basta la consegna firmata.
Le verifiche periodiche degli impianti
L’art. 86 richiede che gli impianti e i dispositivi di protezione siano sottoposti a controllo e manutenzione periodici. Su alcune installazioni si innesta poi l’obbligo specifico del DPR 462/2001, che riguarda gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:
| Adempimento | Come funziona |
|---|---|
| Omologazione iniziale | Il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità dell’installatore a INAIL e ASL/ARPA: vale come omologazione dell’impianto |
| Verifica periodica | A richiesta del datore di lavoro, eseguita da ASL/ARPA o da organismo abilitato dal Ministero |
| Ogni due anni | Cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione |
| Ogni cinque anni | Tutti gli altri casi |
| Verifica straordinaria | Dopo esito negativo, modifiche sostanziali o interventi di ampliamento |
Attenzione a un punto che genera molte contestazioni: la verifica periodica del DPR 462/01 non sostituisce la manutenzione, e il controllo del funzionamento dei differenziali con il tasto di test non sostituisce la verifica. Sono tre cose distinte, con periodicità e soggetti diversi, e vanno tutte documentate.
Gli errori più frequenti
- Il manutentore "tuttofare" che interviene sul quadro senza qualifica PES o PAV attribuita per iscritto
- L’attestato senza nomina: corso fatto, qualifica mai formalizzata
- La verifica di assenza di tensione saltata, perché "l’interruttore l’ho aperto io"
- Nessun blocco del sezionatore e nessun cartello: chiunque può richiudere
- Il DVR generico, che cita il rischio elettrico senza individuare le attività su impianto, le qualifiche necessarie e le procedure
- La dichiarazione di conformità mai inviata a INAIL e ASL, con l’impianto di terra formalmente mai omologato
Conclusioni
Tre domande da porsi oggi, senza aspettare la prossima manutenzione:
- Chi può aprire un quadro, in azienda? Se la risposta è un nome ma non esiste un atto scritto di attribuzione PES o PAV, l’adempimento manca
- Quando è stata fatta l’ultima verifica dell’impianto di terra? Se non si trova il verbale, probabilmente non è stata fatta
- Esiste una procedura di sezionamento scritta? Con chi autorizza, chi blocca, chi verifica e chi rialimenta
Per il quadro generale degli obblighi documentali rimandiamo alla guida sul DVR — documento di valutazione dei rischi; sui dispositivi di protezione individuale e sull’addestramento obbligatorio, alla guida su categorie e consegna dei DPI.
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