Sicurezza sul Lavoro

Rischio elettrico: PES, PAV, PEI e la norma CEI 11-27

Dott. Luigi Ria · 02 Novembre 2026

Il rischio elettrico ha una caratteristica che lo rende particolarmente insidioso: non si vede, non si sente e non dà preavviso. Un quadro apparentemente in ordine, una prolunga usata da anni, un intervento "veloce" su un motore che qualcuno ha dato per sezionato: gli infortuni elettrici gravi nascono quasi sempre da situazioni ordinarie, affrontate da personale che non aveva il ruolo per affrontarle.

In questa guida vediamo cosa chiede il D.Lgs 81/2008 in materia di rischio elettrico, cosa significano davvero le sigle PES, PAV e PEI, quando un lavoro sotto tensione è consentito e quando è vietato, e quali verifiche periodiche non si possono dimenticare.

Indice dei contenuti

La valutazione del rischio elettrico

Il riferimento è il Capo III del Titolo III del D.Lgs 81/2008 (artt. 80-87). L’art. 80 impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dall’energia elettrica e indica espressamente le tipologie da considerare:

  • Contatti diretti: contatto con parti attive in tensione
  • Contatti indiretti: contatto con masse messe in tensione per un guasto d’isolamento
  • Innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a sovratemperature, archi elettrici e radiazioni
  • Innesco di esplosioni negli ambienti a rischio
  • Fulminazione diretta e indiretta
  • Sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

Un punto che spesso sfugge: la valutazione non riguarda solo l’impianto, ma anche le attività che si svolgono sull’impianto e in sua prossimità. Un’azienda con un impianto perfettamente a norma può avere un rischio elettrico elevatissimo se il personale di manutenzione interviene senza procedure e senza qualifica.

L’art. 81 stabilisce poi il criterio di conformità: i materiali, le macchine e le apparecchiature devono essere costruiti e installati secondo la buona tecnica. Il rispetto delle norme CEI fa presumere la conformità, ed è la ragione per cui in questa materia la norma tecnica non è un consiglio ma il parametro con cui si misura l’adempimento.

PES, PAV e PEI: chi sono e chi li nomina

Le tre sigle vengono dalla norma CEI 11-27, che disciplina i lavori su impianti elettrici. Non sono titoli professionali né patenti rilasciate da enti esterni: sono qualifiche attribuite dal datore di lavoro, per iscritto, al singolo lavoratore e per un ambito definito.

Sigla Significato e cosa consente
PES Persona Esperta: ha istruzione, conoscenza ed esperienza tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli dell’elettricità. Può operare autonomamente e supervisionare altri
PAV Persona Avvertita: adeguatamente avvisata da persone esperte, è in grado di evitare i pericoli. Opera in ambito più ristretto e, per alcune attività, sotto la supervisione di una PES
PEI Persona Idonea: PES o PAV alla quale il datore di lavoro riconosce l’idoneità specifica a eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione. È un’idoneità aggiuntiva, non un terzo livello in sequenza

📌 L’equivoco più diffuso: "ho fatto il corso PES-PAV, quindi sono PES". No. Il corso fornisce la formazione necessaria, ma la qualifica la attribuisce il datore di lavoro valutando formazione, esperienza, capacità e caratteristiche personali del lavoratore. Senza l’atto di attribuzione scritto, l’attestato del corso da solo non abilita a nulla.

La norma prevede un percorso formativo teorico-pratico articolato per livelli, con un aggiornamento periodico: la prassi consolidata lo colloca a cinque anni. Il contenuto e la durata vanno riferiti all’edizione vigente della CEI 11-27 e al livello di qualifica richiesto, perché un addetto che deve solo sostituire componenti su un quadro sezionato e un manutentore che lavora sotto tensione hanno esigenze formative diverse.

RI e PL: i due ruoli operativi

Accanto alle qualifiche personali, la CEI 11-27 individua due ruoli che vanno assegnati per ogni singolo lavoro:

  • RI — Responsabile dell’Impianto: risponde dell’esercizio dell’impianto elettrico. È chi autorizza l’intervento, dispone la messa fuori tensione e riprende in carico l’impianto a fine lavori
  • PL — Preposto ai Lavori: risponde della conduzione operativa del lavoro, della sicurezza della squadra e dell’applicazione della procedura

I due ruoli possono coincidere nelle realtà piccole, ma devono essere individuati e noti prima di iniziare. L’infortunio elettrico classico nasce proprio nel vuoto tra i due: qualcuno rialimenta un impianto convinto che il lavoro sia finito, mentre un collega ha ancora le mani dentro il quadro.

Le cinque regole d’oro

Per lavorare fuori tensione la sequenza è rigida e non ammette scorciatoie: sezionare l’impianto, bloccare i dispositivi di sezionamento contro la richiusura accidentale, verificare l’assenza di tensione con strumento idoneo, mettere a terra e in cortocircuito, proteggere e delimitare le parti attive vicine rimaste in tensione. La terza regola è quella che viene saltata più spesso, ed è l’unica che distingue un impianto che si crede sezionato da uno che lo è davvero.

Lavori sotto tensione e in prossimità

L’art. 82 del D.Lgs 81/2008 pone un divieto di principio ai lavori sotto tensione, con due sole aperture:

  1. In bassa tensione: consentiti purché le procedure adottate e le attrezzature utilizzate siano idonee a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, e purché siano eseguiti da personale abilitato come PEI
  2. In alta tensione: consentiti solo ad aziende autorizzate con provvedimento ministeriale, con personale appositamente abilitato

Esiste poi una terza categoria che viene regolarmente confusa con il lavoro fuori tensione: i lavori in prossimità di parti attive non protette, disciplinati dall’art. 83. Qui l’impianto resta in tensione e il lavoro riguarda altro — una tinteggiatura, un ponteggio, la potatura di una pianta vicina a una linea. La norma impone il rispetto delle distanze di sicurezza indicate nell’Allegato IX, oppure la messa fuori tensione, oppure l’interposizione di barriere isolanti. Lavorare "facendo attenzione" non è una delle tre opzioni.

⚠️ Attenzione all’arco elettrico: nei lavori su quadri in tensione il pericolo non è solo la folgorazione, ma l’arco, che produce ustioni gravissime e proiezione di materiale fuso. I DPI contro il rischio elettrico e l’arco sono dispositivi di terza categoria: l’addestramento pratico all’uso è obbligatorio e va verbalizzato, non basta la consegna firmata.

Le verifiche periodiche degli impianti

L’art. 86 richiede che gli impianti e i dispositivi di protezione siano sottoposti a controllo e manutenzione periodici. Su alcune installazioni si innesta poi l’obbligo specifico del DPR 462/2001, che riguarda gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:

Adempimento Come funziona
Omologazione iniziale Il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità dell’installatore a INAIL e ASL/ARPA: vale come omologazione dell’impianto
Verifica periodica A richiesta del datore di lavoro, eseguita da ASL/ARPA o da organismo abilitato dal Ministero
Ogni due anni Cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione
Ogni cinque anni Tutti gli altri casi
Verifica straordinaria Dopo esito negativo, modifiche sostanziali o interventi di ampliamento

Attenzione a un punto che genera molte contestazioni: la verifica periodica del DPR 462/01 non sostituisce la manutenzione, e il controllo del funzionamento dei differenziali con il tasto di test non sostituisce la verifica. Sono tre cose distinte, con periodicità e soggetti diversi, e vanno tutte documentate.

Gli errori più frequenti

  • Il manutentore "tuttofare" che interviene sul quadro senza qualifica PES o PAV attribuita per iscritto
  • L’attestato senza nomina: corso fatto, qualifica mai formalizzata
  • La verifica di assenza di tensione saltata, perché "l’interruttore l’ho aperto io"
  • Nessun blocco del sezionatore e nessun cartello: chiunque può richiudere
  • Il DVR generico, che cita il rischio elettrico senza individuare le attività su impianto, le qualifiche necessarie e le procedure
  • La dichiarazione di conformità mai inviata a INAIL e ASL, con l’impianto di terra formalmente mai omologato

Conclusioni

Tre domande da porsi oggi, senza aspettare la prossima manutenzione:

  1. Chi può aprire un quadro, in azienda? Se la risposta è un nome ma non esiste un atto scritto di attribuzione PES o PAV, l’adempimento manca
  2. Quando è stata fatta l’ultima verifica dell’impianto di terra? Se non si trova il verbale, probabilmente non è stata fatta
  3. Esiste una procedura di sezionamento scritta? Con chi autorizza, chi blocca, chi verifica e chi rialimenta

Per il quadro generale degli obblighi documentali rimandiamo alla guida sul DVR — documento di valutazione dei rischi; sui dispositivi di protezione individuale e sull’addestramento obbligatorio, alla guida su categorie e consegna dei DPI.

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