Sicurezza sul Lavoro
Ordinanza caldo Marche 2026: stop al lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00
Dott. Luigi Ria · 22 Giugno 2026
⚠️ Ordinanza Regione Marche · In vigore dal 24 giugno 2026
Dal 24 giugno al 31 agosto 2026, nei giorni e nelle aree in cui la mappa Worklimate segnala rischio “ALTO”, è vietato il lavoro all’aperto con esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00.
Il divieto riguarda agricoltura e florovivaismo, logistica (carico/scarico in aree esterne), cantieri edili, stradali e navali all’aperto, e attività estrattive in cava.
Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione dei rischi legati al caldo nelle attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole. Si tratta di una misura di igiene e sanità pubblica che impone obblighi precisi ai datori di lavoro dei settori più esposti. Vediamo cosa prevede, chi riguarda e cosa devono fare concretamente le aziende.
Cosa prevede l’ordinanza
A decorrere dalle ore 00:00 del 24 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026 (termine eventualmente prorogabile), limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale per i quali la mappa del rischio segnala un livello “ALTO”, è vietato lo svolgimento di attività lavorative prevalentemente all’aperto che comportino esposizione prolungata alla radiazione solare, nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00.
Il livello di rischio si verifica sulla mappa del progetto Worklimate (INAIL-CNR), riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” rilevata alle ore 12:00.
Quali attività sono coinvolte
Rientrano in particolare nell’ambito di applicazione dell’ordinanza:
- il settore agricolo e florovivaistico;
- le attività di movimentazione, deposito, carico e scarico merci svolte in aree esterne nell’ambito della logistica (indipendentemente dal settore merceologico);
- i cantieri edili, stradali e navali all’aperto;
- le attività estrattive svolte in cava.
Per le consegne merci tramite velocipedi, anche a pedalata assistita (rider), i soggetti organizzatori del servizio devono adottare adeguate misure organizzative per prevenire l’esposizione al rischio da calore, tenendo conto delle condizioni meteoclimatiche e assicurando idonee dotazioni di protezione (ad esempio creme solari e acqua), in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali.
Come verificare il rischio nella tua zona
Il divieto non è automatico ogni giorno: scatta solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa segnala livello “ALTO”. Il datore di lavoro deve quindi consultare quotidianamente la mappa previsionale Worklimate per verificare la situazione del proprio territorio.
Se la mappa non viene visualizzata qui sopra, utilizza il pulsante per aprirla in una nuova scheda.
Cosa devono fare le aziende
L’ordinanza si inserisce nel quadro delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 giugno 2025. Il rischio da calore e da radiazione solare è a tutti gli effetti un rischio da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08. In pratica, il datore di lavoro deve:
- Rispettare il divieto nella fascia 12:30–16:00 nei giorni e nelle aree a rischio “ALTO”, riorganizzando turni e orari di lavoro;
- Valutare il rischio da calore nel DVR, utilizzando le schede di autovalutazione previste dalle Linee di indirizzo per i settori agricoltura, edilizia e logistica;
- Adottare misure organizzative e di protezione: rotazione delle mansioni, pause nelle ore più calde, zone d’ombra, disponibilità di acqua, creme solari e indumenti idonei;
- Informare e formare i lavoratori sui rischi del calore e sui comportamenti da adottare (art. 184 D.Lgs. 81/08);
- Prestare particolare attenzione ai lavoratori sensibili, valutando la sorveglianza sanitaria dove necessario.
Le sanzioni
Trattandosi di un’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, il mancato rispetto del divieto espone il datore di lavoro alle conseguenze previste per la violazione delle ordinanze sindacali/regionali, oltre all’aggravamento della responsabilità in caso di danni alla salute dei lavoratori. La mancata valutazione del rischio da calore nel DVR ricade invece nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per la valutazione dei rischi.
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Il tuo DVR valuta il rischio da calore?
Se la tua azienda opera in agricoltura, edilizia, logistica o cave, il rischio da calore va valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ti aiutiamo ad aggiornarlo e a mettere in regola la tua attività secondo le Linee di indirizzo 2025.
Il presente articolo ha finalità informative. Per il testo integrale e ufficiale dell’ordinanza si rimanda ai canali della Regione Marche. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione.
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