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Servizi · Nuovo da ottobre 2026

Medicina del lavoro
ad Ancona

Medico competente, sorveglianza sanitaria e visite mediche dei lavoratori, presso lo studio in Via Achille Grandi ad Ancona. Un unico riferimento per DVR, formazione e salute dei lavoratori: il protocollo sanitario nasce dalla valutazione dei rischi e le scadenze delle visite si gestiscono insieme a quelle della formazione.

D.Lgs. 81/08 artt. 25 e 41Visite in studio ad AnconaCoordinata con DVR e RSPP
Art. 18
Nomina del medico competente
Art. 25
Obblighi del medico competente
Art. 41
Sorveglianza sanitaria
Ancona
Visite in studio

Quando serve

Dipende dai rischi, non dal numero di dipendenti

Il datore di lavoro deve nominare il medico competente (art. 18 D.Lgs. 81/08) quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria (art. 41): uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici o biologici, lavoro notturno e molte altre.

L’obbligo quindi vale anche per un’azienda con un solo dipendente, se i rischi lo richiedono. È uno degli adempimenti più spesso trascurati dalle piccole imprese, e uno dei primi verificati in caso di ispezione.

Con il servizio di medicina del lavoro dello studio, il medico competente visita i lavoratori ad Ancona e lavora sullo stesso DVR da cui partono formazione e misure di prevenzione. Approfondisci nella guida su medico competente e sorveglianza sanitaria.

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👤
Chi nomina il medico
Il datore di lavoro (art. 18, c. 1, lett. a)
📅
Periodicità delle visite
Di norma annuale, o quella fissata nel protocollo sanitario
💶
Costi per il lavoratore
Nessuno: sono a carico del datore di lavoro
📍
Dove si fanno le visite
Via Achille Grandi 46, Ancona

Il servizio

Cosa comprende la medicina del lavoro

📝

Nomina del medico competente

Lettera di nomina e accettazione dell’incarico, da conservare insieme al DVR.

📋

Protocollo sanitario

Visite ed eventuali accertamenti integrativi definiti mansione per mansione, in base ai rischi del DVR.

🩺

Visite mediche

Preventive, periodiche, al cambio mansione, su richiesta del lavoratore, al rientro dopo assenze per malattia oltre 60 giorni e alla cessazione dove previsto.

✅

Giudizio di idoneità

Idoneità alla mansione specifica, anche con prescrizioni o limitazioni, consegnata per iscritto a datore di lavoro e lavoratore.

🗂️

Cartelle sanitarie e Allegato 3B

Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore e comunicazione annuale dei dati aggregati all’INAIL (art. 40).

🏢

Sopralluogo e riunione periodica

Visita degli ambienti di lavoro prevista dall’art. 25 e partecipazione alla riunione periodica (art. 35) quando dovuta.

Come funziona

Dalla valutazione dei rischi alle visite, senza passaggi in più

1

Analisi delle mansioni

Dal DVR si individuano i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e i rischi a cui sono esposti.

2

Nomina e protocollo

Il medico competente viene nominato e definisce il protocollo sanitario per ciascuna mansione.

3

Visite in studio

I lavoratori vengono visitati ad Ancona, in Via Achille Grandi, secondo un calendario concordato con l’azienda.

4

Idoneità e scadenze

Giudizi di idoneità consegnati e visite periodiche programmate nello stesso scadenzario di formazione e documenti.

FAQ

Domande frequenti

Ho un solo dipendente: devo nominare il medico competente?
Dipende dai rischi, non dal numero di lavoratori. Se la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria (ad esempio videoterminale per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, agenti chimici), la nomina è obbligatoria anche con un solo dipendente.
Ogni quanto vanno ripetute le visite?
La visita periodica è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa in base alla valutazione del rischio, indicandola nel protocollo sanitario (art. 41, c. 2, lett. b). Per i videoterminalisti, ad esempio, la visita è biennale per chi ha più di 50 anni o ha prescrizioni, quinquennale negli altri casi (art. 176).
Si può fare la visita prima dell’assunzione?
Sì. La visita preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva (art. 41, c. 2-bis), così il lavoratore inizia l’attività con il giudizio di idoneità già rilasciato.
Dopo una lunga malattia il lavoratore deve rifare la visita?
Sì, se l’assenza per motivi di salute supera i 60 giorni continuativi: prima della ripresa del lavoro è prevista una visita per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, c. 2, lett. e-ter).
Chi paga le visite mediche?
Il datore di lavoro. Le misure di sicurezza e salute, sorveglianza sanitaria compresa, non possono comportare alcun onere per i lavoratori (art. 15, c. 2).
Ho già un consulente per la sicurezza: posso attivare solo la medicina del lavoro?
Sì, il servizio si può attivare anche da solo. Se lo studio segue già DVR, RSPP o formazione della tua azienda, protocollo sanitario e scadenze delle visite vengono gestiti in modo integrato.

Sorveglianza sanitaria

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