Il 21 aprile 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2026/331, che integra il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione e introduce le nuove classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale “reazione al fuoco”.
Si tratta di un aggiornamento importante per produttori, progettisti, tecnici della sicurezza, imprese edili e professionisti antincendio, poiché definisce in maniera armonizzata i criteri di classificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione in relazione al comportamento al fuoco.
Perché è stato introdotto il nuovo regolamento
L’obiettivo principale del regolamento è garantire continuità normativa e uniformità tecnica all’interno del mercato europeo dei prodotti da costruzione.
Le precedenti classi di reazione al fuoco erano state definite dal Regolamento Delegato (UE) 2016/364, basato però sul vecchio Regolamento (UE) n. 305/2011. Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, si è reso necessario ridefinire ufficialmente tali classi per renderle compatibili con il nuovo quadro normativo europeo.
La Commissione Europea ha quindi deciso di mantenere sostanzialmente le stesse classi già utilizzate, così da evitare discontinuità nel settore e consentire ai fabbricanti di continuare a dichiarare le prestazioni dei propri prodotti secondo criteri riconosciuti e condivisi.
Cosa si intende per “reazione al fuoco”
La reazione al fuoco rappresenta il comportamento di un materiale o di un prodotto quando viene esposto a un incendio.
La classificazione prende in considerazione diversi parametri, tra cui:
- propagazione delle fiamme;
- sviluppo di calore;
- produzione di fumo;
- rilascio di gocce o particelle incandescenti;
- capacità di alimentare l’incendio.
Questi aspetti sono fondamentali nella progettazione della sicurezza antincendio degli edifici e nella scelta dei materiali da utilizzare in ambito civile, industriale e commerciale.
Le classi di reazione al fuoco dei prodotti
Il regolamento conferma la suddivisione dei materiali nelle classi:
- A1
- A2
- B
- C
- D
- E
- F
La classe A1 identifica i materiali praticamente non combustibili, mentre la classe F riguarda i prodotti che non soddisfano i requisiti minimi richiesti.
Per ogni classe vengono stabiliti specifici criteri tecnici basati su prove di laboratorio armonizzate a livello europeo.
Tra i principali parametri utilizzati troviamo:
- FIGRA (indice di crescita dell’incendio);
- THR (rilascio totale di calore);
- SMOGRA (sviluppo di fumo);
- propagazione laterale delle fiamme;
- gocce o particelle ardenti.
Classificazioni aggiuntive: fumo e gocce incandescenti
Oltre alla classe principale, i prodotti possono ricevere classificazioni supplementari.
Produzione di fumo
Le classi aggiuntive relative al fumo sono:
- s1 = produzione di fumo limitata;
- s2 = produzione media;
- s3 = produzione elevata.
Gocce e particelle ardenti
Le classificazioni relative alle gocce incandescenti sono:
- d0 = assenza di gocce ardenti;
- d1 = presenza limitata;
- d2 = comportamento peggiore.
Un materiale classificato, ad esempio, come “B-s1,d0” avrà quindi un ottimo comportamento rispetto sia alla propagazione del fuoco sia alla produzione di fumo e gocce incandescenti.
Focus sui pavimenti e sui cavi elettrici
Il regolamento dedica sezioni specifiche anche a:
- pavimentazioni;
- prodotti isolanti per condutture;
- cavi elettrici.
Per i pavimenti vengono utilizzate classi dedicate come:
- A1FL
- A2FL
- BFL
- CFL
- DFL
- EFL
- FFL
Per i cavi elettrici, invece, vengono introdotte classi come:
- Aca
- B1ca
- B2ca
- Cca
- Dca
- Eca
- Fca
In questo caso assumono particolare importanza anche la produzione di fumi tossici, l’acidità dei gas emessi e la propagazione verticale della fiamma.
Implicazioni pratiche per aziende e professionisti
Le nuove disposizioni avranno un impatto concreto su:
- produttori di materiali da costruzione;
- progettisti antincendio;
- imprese edili;
- tecnici della prevenzione incendi;
- coordinatori della sicurezza;
- distributori e importatori di prodotti.
Sarà fondamentale verificare che la documentazione tecnica e le dichiarazioni di prestazione dei materiali siano aggiornate secondo il nuovo quadro normativo europeo.
Anche in fase di progettazione sarà necessario prestare attenzione alle corrette classificazioni richieste dalle normative antincendio applicabili agli edifici.
Entrata in vigore
Il Regolamento Delegato (UE) 2026/331 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Questo significa che le nuove disposizioni diventano operative senza necessità di recepimento nazionale.
Conclusioni
Il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2026/331 rappresenta un importante aggiornamento nel settore della sicurezza antincendio dei prodotti da costruzione.
Pur mantenendo continuità con il sistema precedente, il regolamento consolida il nuovo quadro normativo europeo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/3110 e conferma criteri armonizzati fondamentali per garantire sicurezza, uniformità e libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo.
Per aziende e professionisti sarà essenziale conoscere le nuove classificazioni e verificare attentamente le caratteristiche dei materiali utilizzati nei progetti edilizi e impiantistici.