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I DPI obbligatori nei cantieri: cosa dice la normativa

Nel settore edile, l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è essenziale per ridurre il rischio di infortuni e garantire la sicurezza dei lavoratori. La normativa italiana prevede obblighi precisi per il datore di lavoro e per il lavoratore in merito alla scelta, all’utilizzo e alla manutenzione dei DPI.

Cosa sono i DPI

I DPI sono definiti dal D.Lgs. 81/2008 come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la salute o la sicurezza durante il lavoro”.

Sono considerati DPI anche gli accessori che ne garantiscono la funzionalità e la sicurezza

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha il compito di:

  • valutare i rischi presenti nel cantiere
  • individuare i DPI necessari
  • fornire i DPI ai lavoratori in modo gratuito
  • formare e addestrare i lavoratori sul corretto utilizzo
  • vigilare sul loro uso effettivo
  • provvedere alla sostituzione e alla manutenzione periodica

DPI obbligatori in cantiere

Alcuni DPI sono considerati obbligatori in qualsiasi cantiere temporaneo o mobile:

  • Casco di protezione: per urti, cadute di oggetti o contatti elettrici
  • Calzature antinfortunistiche (S3 o S1P): per protezione da schiacciamenti, perforazioni, scivolamenti
  • Guanti da lavoro: in base all’attività (resistenti al taglio, chimici, termici, ecc.)
  • Indumenti ad alta visibilità (EN ISO 20471): obbligatori nei lavori stradali o in presenza di veicoli in movimento
  • Protezione per gli occhi (occhiali o visiere): per saldatura, taglio, smerigliatura, manipolazione di prodotti chimici
  • Protezione dell’udito (tappi o cuffie): obbligatori se l’esposizione supera gli 80 dB(A)
  • Maschere e filtri respiratori: per polveri, vapori, fumi o agenti biologici

DPI di III categoria: imbracature e sistemi anticaduta

I lavori in quota, ovvero a più di 2 metri di altezza, richiedono l’uso di DPI anticaduta, classificati come di III categoria:

  • Imbracatura di sicurezza
  • Cordino con assorbitore di energia
  • Dispositivi retrattili o anticaduta su linea vita
  • Casco con sottogola EN 12492 (non solo EN 397)

L’uso di questi dispositivi richiede addestramento obbligatorio documentato, secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 5 del D.Lgs. 81/08.

Marcatura CE e requisiti tecnici

Tutti i DPI devono essere:

  • marchiati CE
  • conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425
  • accompagnati da istruzioni in italiano, scheda tecnica e dichiarazione di conformità

Il datore di lavoro deve conservare la documentazione e verificare l’idoneità tecnica prima della consegna.

Uso corretto e responsabilità del lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo di:

  • utilizzare correttamente i DPI forniti
  • segnalare tempestivamente eventuali difetti o malfunzionamenti
  • sottoporsi alla formazione e all’addestramento previsti
  • non modificare o manomettere i dispositivi

Il mancato utilizzo può comportare sanzioni disciplinari e, in caso di incidente, potrebbe compromettere eventuali coperture assicurative.

L’utilizzo dei DPI nei cantieri non è una facoltà, ma un obbligo normativo e una misura fondamentale di prevenzione. Ogni figura coinvolta nella sicurezza deve garantire il rispetto delle prescrizioni, dalla fornitura all’uso quotidiano. Solo un uso consapevole e sistematico può contribuire a ridurre in modo concreto il numero di infortuni sul lavoro.

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