Per Infortunio in Itinere si intende un Infortunio occorso durante il normale tragitto abitazione – luogo di lavoro, luogo di lavoro – abitazione.
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’assicurazione?
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità. Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio