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Aggiornamento Preposto ogni 2 o 5 anni?

Rispondiamo ad una delle domande più frequenti dalla Legge di Conversione n. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2023 in merito all’aggiornamento biennale o quinquennale del Preposto, figura che assume sempre più importanza nella struttura della Sicurezza sul Lavoro.

La sopracitata legge ha modificato l’art 37 introducendo il comma 7-ter del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha modificato il D.lgs 81/08 e si è superato di fatto l’Accordo Stato Regioni ASR 21 dicembre 2021.

In base al criterio di gerarchia delle fonti e di successione di leggi nel tempo appare, per la figura del Preposto, non più vigente l’Accordo Stato Regioni ASR 21 dicembre 2021 che oltre a disciplinare la durata, contenuti ed aggiornamento dei Lavoratori e Dirigenti, prevedeva un aggiornamento quinquennale per il Preposto, per cui oggi è inequivocabile come l’aggiornamento del Preposto debba avere cadenza almeno biennale.

Permane l’obbligo di aggiornamento della Formazione del Preposto ogni qual volta l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza dei nuovi rischi analizzati e valutati nel DVR – Documento di Valutazione dei Rischi lo renda necessario.

Una doverosa riflessione merita il tema della suddivisione del monte ore e relative scadenze dettate dalla Conferenza Stato Regioni e dal Legislatore. Si è certi che la formazione ed il relativo aggiornamento del Preposto sia coerente con l’evoluzione dei Rischi, letteratura scientifica, evoluzione del processo tecnologico? A parere dello scrivente sarebbe opportuno interpretare l’aggiornamento delle Figure della Sicurezza sul Lavoro, tra cui il Preposto, dilazionando lo stesso aggiornamento negli anni, senza intendere l’obbligo di aggiornamento come una mera data di scadenza, al fine di garantire al Preposto o più in generale alle Figure della Sicurezza sul Lavoro, le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni per l’adempimento ai precisi obblighi normativi, ma precipuamente al fine di garantire la tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CasisticaScadenze
Corso Preposto o aggiornamento svolto prima del 21 dicembre 2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21 dicembre 2023Scadenza come da data prevista da precedente ASR, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione
Corso Preposto o aggiornamento svolto prima del 21 dicembre 2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21 dicembre 2023Aggiornamento da svolgersi entro il 21 dicembre 2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione)
Corso Preposto o aggiornamento svolto in data 21 dicembre 2021 o successivamenteScadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021