Sicurezza sul Lavoro

Aggiornamento Preposto ogni 2 o 5 anni?

Dott. Luigi Ria · 17 Gennaio 2025

Aggiornato a giugno 2026 · Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

In breve: l’aggiornamento del Preposto è biennale (ogni 2 anni), non quinquennale. Lo conferma in via definitiva l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con durata minima 6 ore, da svolgere solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono). I preposti formati o aggiornati prima del 24 maggio 2023 devono aggiornarsi entro il 24 maggio 2026.

Una delle domande più frequenti in materia di sicurezza sul lavoro riguarda la periodicità dell’aggiornamento del Preposto: ogni 2 anni o ogni 5 anni? La risposta, oggi, è inequivocabile: l’aggiornamento è biennale. Vediamo perché, cosa è cambiato con il nuovo Accordo Stato-Regioni e quali scadenze rispettare per non incorrere in sanzioni.

Aggiornamento Preposto: ogni quanto si fa?

L’aggiornamento della formazione del Preposto deve essere effettuato con cadenza biennale, ossia ogni 2 anni, e comunque ogni volta che si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi. La durata minima dell’aggiornamento è di 6 ore.

Questo principio, introdotto dalla Legge 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) che ha modificato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, ha trovato piena attuazione operativa con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 119) ed entrato in vigore il 24 maggio 2025.

Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Il nuovo Accordo ha rivisto in profondità la formazione del Preposto, superando definitivamente l’aggiornamento quinquennale previsto dal vecchio Accordo del 21 dicembre 2011. Le novità principali sono:

  • Aggiornamento biennale (ogni 2 anni), durata minima 6 ore, al posto del precedente aggiornamento quinquennale.
  • Corso base esteso a 12 ore (in precedenza erano 8 ore), suddiviso in moduli tematici: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo dell’operato dei lavoratori, comunicazione e informazione.
  • Stop all’e-learning asincrono: sia il corso base sia l’aggiornamento del Preposto possono essere svolti solo in presenza o in videoconferenza sincrona (aula virtuale). Non è più ammessa la formazione e-learning in autonomia.
  • Contenuti specifici: l’aggiornamento deve riguardare i reali compiti del singolo preposto e i cambiamenti del contesto in cui opera (art. 19 D.Lgs. 81/08), non una semplice ripetizione del corso base.

Scadenze: entro quando aggiornare il Preposto

L’Accordo 2025 ha previsto un regime transitorio. Le scadenze cambiano in base alla data dell’ultimo corso (base o aggiornamento):

Situazione del Preposto Scadenza aggiornamento
Corso base o ultimo aggiornamento svolto prima del 24 maggio 2023 Entro il 24 maggio 2026 (12 mesi di proroga dall’entrata in vigore dell’Accordo), a prescindere dalla data dell’ultimo corso
Corso base o ultimo aggiornamento svolto dopo il 24 maggio 2023 Nessuna proroga: aggiornamento entro 2 anni dalla data dell’ultimo corso
Percorsi formativi svolti sotto l’Accordo del 21 dicembre 2011 È riconosciuto il credito formativo totale: la formazione pregressa resta valida ai fini del riconoscimento

Esempio pratico: un preposto che ha svolto l’ultimo aggiornamento il 25 novembre 2023 dovrà aggiornarsi entro il 25 novembre 2025. Se invece l’ultimo corso risale a prima del 24 maggio 2023, la scadenza è comunque il 24 maggio 2026.

Cosa rischia il datore di lavoro se non aggiorna il Preposto

Un preposto privo dell’aggiornamento biennale non può essere considerato regolarmente formato ai sensi del D.Lgs. 81/08. Le conseguenze ricadono sul datore di lavoro, che rischia sanzioni penali (arresto o ammenda ai sensi dell’art. 55) e, in caso di controllo, anche la sospensione dell’attività. Per questo è fondamentale verificare per tempo la posizione formativa di tutti i preposti e pianificare gli aggiornamenti in scadenza.

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Domande frequenti sull’aggiornamento del Preposto

L’aggiornamento del Preposto è ogni 2 o 5 anni?

È biennale, ogni 2 anni. L’aggiornamento quinquennale previsto dal vecchio Accordo del 2011 è stato superato dalla Legge 215/2021 e definitivamente dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Quanto dura il corso di aggiornamento del Preposto?

La durata minima è di 6 ore, da svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona.

Il corso di aggiornamento si può fare in e-learning?

No. Con l’Accordo 2025 la formazione del Preposto, sia base sia aggiornamento, non può più essere svolta in e-learning asincrono: solo presenza o videoconferenza sincrona.

Quanto dura il corso base per Preposti?

Il corso base è passato da 8 a 12 ore minime con il nuovo Accordo del 17 aprile 2025.

Approfondimento: l’evoluzione normativa (2021–2025)

Per completezza, ricostruiamo il percorso normativo che ha portato all’attuale obbligo biennale. La Legge di Conversione n. 215/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, ha modificato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introducendo il comma 7-ter:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Con questa modifica, in base al criterio della gerarchia delle fonti e della successione delle leggi nel tempo, l’obbligo biennale aveva di fatto superato la previsione quinquennale del precedente Accordo Stato-Regioni del 2011. Nel periodo transitorio si era però creata un’incertezza applicativa, poiché l’Accordo vigente continuava a indicare la cadenza quinquennale, in attesa di un nuovo accordo attuativo.

Tale incertezza è stata definitivamente risolta dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha recepito a livello attuativo l’obbligo biennale, definendo durata, contenuti e modalità della formazione del Preposto come illustrato sopra.

Una riflessione conclusiva: l’aggiornamento non andrebbe inteso come una mera scadenza burocratica, ma come reale occasione per allineare le competenze del Preposto all’evoluzione dei rischi, della tecnologia e dell’organizzazione aziendale, nell’ottica della tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori.

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