In base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 221 del 21 dicembre 2011 e ribadito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, il Datore di Lavoro RSPP può formare i propri Lavoratori dipendenti previa comunicazione con anticipo di 14 giorni all’Ente Paritetico.
La suddetta comunicazione oltre ai dati dei discenti ed alla tipologia di corso di formazione deve includere la nomina del Datore di Lavoro RSPP e le relative attestazioni.
Riportiamo di seguito il passaggio del punto 12.1 ASR 7 luglio 2016:
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.